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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14802/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava il mancato versamento della tassa di concessione governativa (TCG) relativa a due fatture di telefonia mobile del 2013. La contribuente (EAV) aveva pagato le fatture al gestore Telecom-TIM in esecuzione di un accordo transattivo e il giudice di merito aveva ritenuto che la prova di tale pagamento liberasse EAV dall'obbligazione tributaria, imponendo all'Amministrazione l'onere di provare che i pagamenti non comprendessero la TCG. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'onere di provare l'assolvimento della tassa grava sull'utente (soggetto passivo) e non sul gestore, e che gli accordi transattivi fra utente e gestore non possono estinguere l'obbligazione tributaria, essendo il gestore mero incaricato della riscossione e non un sostituto d'imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha affermato che la TCG è dovuta dall'utente e si applica in relazione ai periodi di utenza indicati in ciascuna bolletta; il pagamento al gestore tramite un accordo transattivo non estingue l'obbligazione tributaria nei confronti dell'Amministrazione, né è opponibile all'Erario. Perciò EAV rimane debitrice e il ricorso originario viene respinto. La Corte ha condannato la Società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Eur 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese), mentre le spese dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 21 Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione ...: per ogni mese di utenza"

    La Corte interpreta l'art.21 nel senso che il presupposto impositivo è la durata della prestazione (i mesi di utenza) conteggiata in ciascuna bolletta; la tassa si applica per il periodo di utenza e il dies a quo per la decadenza triennale si riferisce alle singole scadenze delle bollette.

  • decreto del Ministero delle Finanze 24 settembre 1991

    "Si considerano tempestivi i pagamenti della tassa di concessione governativa eseguiti nel corso del bimestre fatturato, per il quale il canone di abbonamento viene corrisposto in via anticipata."

    Disciplina le modalità operative di riscossione e comunicazione da parte del concessionario; rileva per stabilire termini utili e comunicazioni all'Amministrazione in caso di omesso o ritardato versamento da parte degli utenti.

  • art. 13 D.P.R. n. 641/1972 (richiamato)

    Stabilisce il termine triennale di decadenza per gli accertamenti; la Corte lo applica individuando il dies a quo con la scadenza di pagamento di ciascuna bolletta ai sensi dell'art.21.

  • artt. 2967 e 2792 c.c. (citati nel motivo di impugnazione)

    Richiamati dalla parte erariale in tema di riparto dell'onere della prova e documentazione dell'estinzione del credito; la Corte rileva che l'onere di provare l'assolvimento della tassa grava sull'utente e non può essere surrogato dal versamento al gestore comprovato solo con accordi transattivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di diritto processuale invocata per vizio di motivazione e violazione di legge nella decisione di merito; la Corte ne riconosce la rilevanza nel rigetto della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La tassa di concessione governativa sui telefonini (TCG) è dovuta dall'utente del servizio e il fatto generatore è la durata del servizio conteggiata in ciascuna bolletta (mesi di utenza).
  • Il gestore è mero incaricato della riscossione e del versamento della tassa; non è sostituto d'imposta e un accordo transattivo fra utente e gestore non estingue l'obbligazione tributaria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il pagamento al gestore non prova automaticamente l'assolvimento della TCG nei confronti dell'Erario: per opporre il versamento è necessario dimostrare che l'importo pagato comprendeva espressamente la tassa e che questa è stata effettivamente riversata all'erario secondo le procedure previste.
  • Il dies a quo per la decadenza triennale degli accertamenti relativi alla TCG si individua con la scadenza di pagamento di ciascuna bolletta; pertanto l'azione di accertamento può essere esercitata per ciascun bimestre/fattura nei termini previsti.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che intenda dimostrare l'assolvimento della TCG dovrebbe conservare e produrre documentazione chiara e specifica (ricevute o flussi contabili del concessionario che attestino la riscossione e il riversamento della tassa all'erario) o utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per regolarizzare la posizione tributaria.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di contestare e dimostrare l'omesso versamento; tuttavia, la mera produzione di un accordo transattivo fra utente e gestore non è sufficiente a liberare il contribuente dall'obbligo tributario.

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