Sentenza del 11/05/2015 n. 2655 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notifica cartella - Irreperibilità destinatario - Perfezionamento procedimento notificatorio - Termine - Giorno successivo a quello di deposito e affissione albo comunale - Non prescritta spedizione raccomandata di avvenuto deposito ex art. 140 cpc.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la notifica di una cartella di pagamento a un destinatario risultato irreperibile. In particolare, si discuteva se il procedimento notificatorio potesse perfezionarsi con il deposito del plico presso il Comune e l’affissione dell’avviso all’albo comunale, oppure se fosse necessaria anche la spedizione di una raccomandata informativa di avvenuto deposito prevista dall’art. 140 c.p.c. Il contribuente contestava quindi la validità o la tempestività della notifica, sostenendo l’applicabilità di tale ulteriore formalità.
La decisione
La notifica è stata ritenuta perfezionata il giorno successivo al deposito del plico presso il Comune e all’affissione dell’avviso all’albo comunale, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 4, del DPR n. 602/1973. Non è stata ritenuta necessaria la spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito prevista dall’art. 140 c.p.c., poiché tale formalità non è prescritta dalla disciplina speciale della notifica delle cartelle e, in caso di irreperibilità assoluta, non sarebbe comunque possibile indirizzarla a un recapito conosciuto. Il motivo del contribuente è stato pertanto respinto.
Norme richiamate
Art. 26, comma 4, DPR n. 602/1973
In caso di irreperibilità del destinatario, la notifica si perfeziona mediante deposito del plico presso il Comune e affissione dell’avviso all’albo comunale, con perfezionamento il giorno successivo.
La disciplina speciale della notifica delle cartelle di pagamento è sufficiente a perfezionare la notificazione secondo le formalità espressamente previste, senza necessità di applicare ulteriori adempimenti propri dell’art. 140 c.p.c.
Prevede, per determinate ipotesi di irreperibilità relativa, il deposito dell’atto e la spedizione di una raccomandata informativa di avvenuto deposito.
La raccomandata informativa non è richiesta per la procedura speciale prevista dall’art. 26, comma 4, del DPR n. 602/1973, quando il destinatario è irreperibile e non esiste un recapito al quale inviare la comunicazione.
Cassazione, sentenza n. 6102/2011
Richiamata a sostegno della validità del procedimento notificatorio fondato sul deposito presso il Comune e sull’affissione all’albo comunale.
Corte costituzionale, sentenza n. 258 del 19-22 novembre 2012
Richiamata quale precedente in materia di notificazioni effettuate in caso di irreperibilità del destinatario e di garanzie conoscitive compatibili con la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Quando una norma speciale disciplina in modo autonomo la notifica di un atto tributario, occorre applicare anzitutto quella disciplina e non aggiungere automaticamente formalità previste dalla procedura ordinaria.
- In caso di irreperibilità assoluta del destinatario, la notifica può perfezionarsi con il deposito dell’atto presso il Comune e l’affissione all’albo, se ciò è previsto dalla norma applicabile.
- La raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. non è necessariamente richiesta per la notifica di una cartella eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 4, del DPR n. 602/1973.
- È essenziale distinguere tra irreperibilità relativa, nella quale il destinatario mantiene un recapito conosciuto e possono essere richieste comunicazioni ulteriori, e irreperibilità assoluta, nella quale tale recapito non risulta individuabile.
- Il termine di perfezionamento della notifica decorre, secondo la disciplina richiamata, dal giorno successivo al deposito del plico e all’affissione dell’avviso all’albo comunale.
Testo integrale
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