Sentenza del 11/05/2015 n. 9 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: appello - effetto devolutivo - insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la decisione del giudice di primo grado, concentrandosi sull'asserito errore relativo alla dichiarazione di tardività del ricorso. Tuttavia, non ha riproposto in appello i motivi sostanziali già formulati nel ricorso introduttivo. La questione riguarda quindi l'effetto devolutivo dell'appello e i limiti entro i quali il giudice di secondo grado può riesaminare la controversia.
La decisione
L'appello non ha prodotto un riesame automatico dell'intera controversia. È stato ritenuto insussistente l'effetto devolutivo rispetto ai motivi non espressamente riproposti, poiché l'appellante aveva focalizzato l'impugnazione soltanto sulla presunta erroneità della declaratoria di tardività. Il giudice d'appello può esaminare esclusivamente le questioni specificamente devolute mediante i motivi di gravame; quelle non riproposte si considerano abbandonate o comunque non sottoposte al suo esame.
Massime di principio
- L'effetto devolutivo dell'appello è potenziale e non automatico: il giudice di secondo grado esamina soltanto le questioni e i motivi specificamente sottoposti alla sua cognizione.
- La parte che intende ottenere il riesame dei motivi formulati in primo grado deve riproporli espressamente e in modo adeguatamente argomentato nell'atto di appello.
- La mera contestazione di un singolo profilo processuale, come la tardività del ricorso, non comporta il riesame degli ulteriori motivi di merito non richiamati.
- I motivi non riproposti in appello possono considerarsi non devoluti e quindi non esaminabili dal giudice di secondo grado.
- Nella redazione dell'appello è necessario indicare con precisione gli errori attribuiti alla sentenza impugnata e riproporre tutte le domande e censure sulle quali si intende ottenere una decisione.
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