Sentenza del 11/05/2015 n. 11 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: querela di falso - sospensione necessaria - insussistenza - decadenza azione amministrativa - prescrizione pretesa erariale - fatto penalmente rilevante - interruzione prescrizione - responsabilità solidale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’utilizzabilità di certificati ritenuti falsi, l’esistenza dell’evasione derivante dal pagamento dei dazi in misura ridotta, la sussistenza del vincolo di solidarietà tributaria, nonché la possibile decadenza o prescrizione della pretesa erariale. Il ricorrente sosteneva, in particolare, la necessità di sospendere il giudizio tributario in attesa della decisione sulla querela di falso e l’intervenuta decadenza o prescrizione dell’azione amministrativa.
La decisione
La sospensione non è stata ritenuta necessaria né opportuna, poiché il giudizio tributario aveva ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione solidale, mentre la querela di falso riguardava l’accertamento della falsità dei certificati e dell’evasione. Il termine triennale previsto dalla normativa doganale è stato qualificato come termine di prescrizione e non di decadenza. Inoltre, in presenza di un fatto penalmente rilevante, il termine decadenziale nazionale non trova applicazione quando prevale la disciplina comunitaria, e il fatto-reato interrompe la prescrizione triennale. È stata inoltre riconosciuta la responsabilità solidale della società per i tributi evasi a seguito delle violazioni commesse dal suo rappresentante legale.
Norme richiamate
Art. 221 codice di procedura civile
La querela di falso è proposta davanti al tribunale.
La querela di falso è autonoma rispetto al giudizio tributario quando quest’ultimo può essere deciso sulla base dell’accertamento dell’obbligazione tributaria e della solidarietà, senza dover definire preliminarmente la falsità documentale.
Art. 84, comma 3, D.P.R. 43/1973
Termine triennale decorrente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il termine è qualificato come prescrizionale e non decadenziale.
Art. 221, comma 4, Codice doganale comunitario
Il termine ordinario per la contabilizzazione dell’obbligazione doganale è di tre anni.
Il termine triennale può essere influenzato dalla rilevanza penale del fatto; l’accertamento di un reato consente di superare i limiti temporali ordinari previsti per l’azione amministrativa.
Art. 11, D.Lgs. 374/1990
Termine decadenziale per l’esercizio dell’azione amministrativa doganale.
Il termine decadenziale nazionale non si applica quando la condotta costituisce un fatto penalmente rilevante e trova applicazione una disciplina comunitaria prevalente.
Principio della responsabilità solidale tributaria
La società risponde solidalmente dei tributi evasi quando le violazioni sono commesse dal rappresentante legale e incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’obbligazione tributaria.
Massime di principio
- La sospensione per querela di falso non è automatica: occorre verificare se la decisione sulla falsità del documento sia realmente pregiudiziale rispetto alla questione tributaria.
- Nei procedimenti doganali il termine triennale può avere natura prescrizionale, con conseguenze diverse rispetto alla decadenza e possibilità di interruzione.
- La rilevanza penale della condotta può incidere sui termini applicabili, consentendo l’operatività di termini più ampi o impedendo l’applicazione della decadenza amministrativa ordinaria.
- Le violazioni commesse dal rappresentante legale nell’esercizio delle sue funzioni possono rendere la società responsabile in solido per il pagamento dei tributi evasi.
- La falsità dei documenti utilizzati per ottenere un trattamento doganale più favorevole può giustificare il recupero dei dazi e incidere sulla decorrenza o sull’interruzione della prescrizione.
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