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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudicato che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1 novembre 2009, con determinato inquadramento collettivo, annullato il licenziamento e condannato la società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto pari a euro 1.486,67. Dopo la reintegrazione, il lavoratore ha chiesto il riconoscimento di un trattamento economico mensile superiore, sostenendo che, in base al giudicato e alla continuità del rapporto, gli spettasse la retribuzione già percepita nel pregresso rapporto e le conseguenti differenze retributive dal 16 aprile 2019. La Corte d’appello ha accolto la domanda, ritenendo che il giudicato coprisse anche il parametro retributivo e che, ripristinato il rapporto, vi fosse continuità con il precedente rapporto di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il giudicato esterno, attribuendogli un contenuto retributivo non desumibile dalla sentenza passata in giudicato; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato che, dopo la sentenza n. 387/2019, le parti avrebbero formalizzato il rapporto con un contratto che prevedeva espressamente il trattamento retributivo parametrato al livello 130 del CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che il giudicato esterno copriva non solo l’accertamento del rapporto di lavoro e la reintegrazione, ma anche il dato retributivo utilizzato come base per l’indennità risarcitoria, pari a euro 1.486,67, e che la Corte d’appello aveva correttamente desunto la continuità del rapporto e il diritto del lavoratore a mantenere la pregressa retribuzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una deduzione difensiva (asserita novazione/accettazione delle condizioni contrattuali) e che, in ogni caso, non era stata denunciata l’eventuale omessa pronuncia nei termini corretti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno vincola le parti e deve essere interpretato secondo il suo contenuto sostanziale e logico, ricavato dal dispositivo e, se necessario, dalla motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale criterio di interpretazione, ma la Corte ha ritenuto corretta l’esegesi del giudicato operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge in tema di giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata valutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte richiama la possibilità di precisazioni in diritto senza incidere sull’esito del ricorso.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    richiamato per la tutela reintegratoria attenuata e per il criterio di calcolo dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato nella precedente sentenza sul licenziamento per imputare il recesso al soggetto utilizzatore secondo la disciplina dell’appalto/somministrazione.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato nella precedente sentenza quale base normativa dell’accertamento del rapporto e della disciplina applicabile.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalla Corte come corretta norma da denunciare in caso di omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente riproposta.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni non accolte o non esaminate in appello e alla loro eventuale riproposizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno va interpretato in modo unitario, considerando dispositivo e motivazione, e copre anche gli accertamenti che risultino logicamente e inscindibilmente connessi alle statuizioni espressamente adottate.
  • Quando una precedente decisione sul rapporto di lavoro contiene la quantificazione dell’ultima retribuzione globale di fatto ai fini dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, tale dato può assumere rilievo anche nel successivo giudizio tra le stesse parti, se coerente con la continuità del rapporto ripristinato.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione, il rapporto può essere considerato unitario e continuativo rispetto a quello pregresso, con conseguente rilevanza della retribuzione effettivamente maturata nel rapporto originario, salvo un valido e specifico diverso assetto negoziale non incompatibile con il giudicato.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, domande, eccezioni o singoli elementi istruttori.
  • Se una parte intende dolersi dell’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente riproposta in appello, il vizio va dedotto come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., non come omesso esame di fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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