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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36017/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che confermò la condanna per truffa ai danni dell'INPS (percezione fraudolenta di indennità di disoccupazione: €9.359 per Merenda, €1.745 per Rizzo) e revocò la sospensione condizionale concessa a Concetta Merenda. Hanno sollevato tre motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello al difensore, ai sensi dell'art.157 comma 8-bis c.p.p.; (2) illegittima revoca della sospensione condizionale disposta senza impugnazione del pubblico ministero e quindi in contrasto con il divieto di reformatio in pejus; (3) contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione dell'operatività della ditta riferita a diversi coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto la notifica regolare: il decreto di citazione in appello era stato notificato al difensore di fiducia ai sensi del quarto comma dell'art.161 c.p.p. dopo un tentativo di notifica precedente, e il rifiuto non era legittimo nella fattispecie. Sul secondo ha affermato che la revoca della sospensione condizionale, prevista dall'art.168 comma 3 c.p., ha natura dichiarativa quando sussistono cause ostative di cui all'art.164 comma 4 c.p., perciò può essere rilevata anche senza impugnazione del P.M. (non opera il divieto di reformatio in pejus in senso impeditivo). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione dei fatti è corretta nell'ambito della posizione dei singoli imputati e l'eventuale diversa posizione di altro coimputato non compromette la legittimità della motivazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare ciascuno €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen., comma 8-bis

    I ricorrenti avevano fatto riferimento a questa norma per censurare la notifica; la Corte ha rilevato che l'indicazione normativa era errata rispetto alla fattispecie concreta e che qui non opera la possibilità di rifiuto prevista in quella specifica ipotesi

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    La Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore di fiducia ai sensi del quarto comma dell'art.161 c.p.p., dopo tentativo di notifica precedente, e ha affermato che il rapporto fiduciario assicura la conoscenza dell'atto notificato, rendendo inammissibile la censura di nullità

  • art. 168 cod. pen., comma 3

    La revoca della sospensione condizionale disposta ai sensi di questo articolo è stata qualificata come atto di natura dichiarativa che accerta effetti che si producono ope legis quando sussistono le cause ostative previste dall'art.164 comma 4, e quindi può essere rilevata anche senza impugnazione del P.M.

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    La Corte ha richiamato questa disposizione come indice delle cause ostative alla concessione del beneficio, la sussistenza delle quali legittima la revoca dichiarativa della sospensione condizionale

  • art. 674 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Richiamata dalla Corte per sottolineare che il giudice dell'esecuzione può rilevare le cause ostative e gli effetti di diritto sostanziale anche successivamente, in linea con la natura dichiarativa della revoca

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429

    Precedente richiamato per confermare l'orientamento secondo cui la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative, ha natura dichiarativa e puo' essere rilevata anche senza impugnazione da parte del P.M.

Massime di principio

  • La notificazione al difensore di fiducia, effettuata correttamente ai sensi dell'art.161 c.p.p. dopo un tentativo precedente, è valida e non può essere legittimamente rifiutata nella fattispecie; perciò le censure di nullità devono mirare a vizi formali sostanziali e tempestivi.
  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168 c.p. è di natura dichiarativa quando accerta l'esistenza di cause ostative di cui all'art.164 comma 4: può essere pronunciata indipendentemente dall'impugnazione del pubblico ministero e non è automaticamente esclusa dal divieto di reformatio in pejus.
  • La valutazione della credibilità e della veridicità delle dichiarazioni è riferita alla posizione dei singoli imputati: l'eventuale esito favorevole per un coimputato non invalida automaticamente la valutazione contraria operata nei confronti di un altro.
  • In contestazioni similari, è importante verificare la correttezza formale della notifica e, se si contesta l'operatività di un'impresa o la fondatezza delle dichiarazioni, fornire elementi specifici relativi alla posizione del singolo imputato piuttosto che riferimenti comparativi generici con altri coimputati.
  • Per opporsi alla revoca della sospensione condizionale conviene far emergere tempestivamente l'assenza delle cause ostative materiali previste dall'art.164 o utilizzare gli strumenti del giudice dell'esecuzione per ottenere accertamenti successivi.

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