Cassazione Penale, Sentenza n. 36017/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che confermò la condanna per truffa ai danni dell'INPS (percezione fraudolenta di indennità di disoccupazione: €9.359 per Merenda, €1.745 per Rizzo) e revocò la sospensione condizionale concessa a Concetta Merenda. Hanno sollevato tre motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello al difensore, ai sensi dell'art.157 comma 8-bis c.p.p.; (2) illegittima revoca della sospensione condizionale disposta senza impugnazione del pubblico ministero e quindi in contrasto con il divieto di reformatio in pejus; (3) contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione dell'operatività della ditta riferita a diversi coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto la notifica regolare: il decreto di citazione in appello era stato notificato al difensore di fiducia ai sensi del quarto comma dell'art.161 c.p.p. dopo un tentativo di notifica precedente, e il rifiuto non era legittimo nella fattispecie. Sul secondo ha affermato che la revoca della sospensione condizionale, prevista dall'art.168 comma 3 c.p., ha natura dichiarativa quando sussistono cause ostative di cui all'art.164 comma 4 c.p., perciò può essere rilevata anche senza impugnazione del P.M. (non opera il divieto di reformatio in pejus in senso impeditivo). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione dei fatti è corretta nell'ambito della posizione dei singoli imputati e l'eventuale diversa posizione di altro coimputato non compromette la legittimità della motivazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare ciascuno €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen., comma 8-bis
I ricorrenti avevano fatto riferimento a questa norma per censurare la notifica; la Corte ha rilevato che l'indicazione normativa era errata rispetto alla fattispecie concreta e che qui non opera la possibilità di rifiuto prevista in quella specifica ipotesi
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
La Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore di fiducia ai sensi del quarto comma dell'art.161 c.p.p., dopo tentativo di notifica precedente, e ha affermato che il rapporto fiduciario assicura la conoscenza dell'atto notificato, rendendo inammissibile la censura di nullità
La revoca della sospensione condizionale disposta ai sensi di questo articolo è stata qualificata come atto di natura dichiarativa che accerta effetti che si producono ope legis quando sussistono le cause ostative previste dall'art.164 comma 4, e quindi può essere rilevata anche senza impugnazione del P.M.
La Corte ha richiamato questa disposizione come indice delle cause ostative alla concessione del beneficio, la sussistenza delle quali legittima la revoca dichiarativa della sospensione condizionale
art. 674 cod. proc. pen., comma 1-bis
Richiamata dalla Corte per sottolineare che il giudice dell'esecuzione può rilevare le cause ostative e gli effetti di diritto sostanziale anche successivamente, in linea con la natura dichiarativa della revoca
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429
Precedente richiamato per confermare l'orientamento secondo cui la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative, ha natura dichiarativa e puo' essere rilevata anche senza impugnazione da parte del P.M.
Massime di principio
- La notificazione al difensore di fiducia, effettuata correttamente ai sensi dell'art.161 c.p.p. dopo un tentativo precedente, è valida e non può essere legittimamente rifiutata nella fattispecie; perciò le censure di nullità devono mirare a vizi formali sostanziali e tempestivi.
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168 c.p. è di natura dichiarativa quando accerta l'esistenza di cause ostative di cui all'art.164 comma 4: può essere pronunciata indipendentemente dall'impugnazione del pubblico ministero e non è automaticamente esclusa dal divieto di reformatio in pejus.
- La valutazione della credibilità e della veridicità delle dichiarazioni è riferita alla posizione dei singoli imputati: l'eventuale esito favorevole per un coimputato non invalida automaticamente la valutazione contraria operata nei confronti di un altro.
- In contestazioni similari, è importante verificare la correttezza formale della notifica e, se si contesta l'operatività di un'impresa o la fondatezza delle dichiarazioni, fornire elementi specifici relativi alla posizione del singolo imputato piuttosto che riferimenti comparativi generici con altri coimputati.
- Per opporsi alla revoca della sospensione condizionale conviene far emergere tempestivamente l'assenza delle cause ostative materiali previste dall'art.164 o utilizzare gli strumenti del giudice dell'esecuzione per ottenere accertamenti successivi.
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