Sentenza del 13/12/2022 n. 36240 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso in revocazione avverso la sentenza n. 4919/2015: la ricorrente deduce un errore revocatorio perché il ricorso per cassazione (notificato il 12/03/2014) sarebbe stato notificato al difensore nominato per il giudizio di merito, il quale risultava però sospeso dall'Albo dal 18/07/2003 e quindi privo dello jus postulandi; da ciò la ricorrente deduce l'inesistenza della notifica e la nullità/irregolarità dell'atto di impugnazione che avrebbe inciso sulla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in revocazione inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la mancata trattazione camerale e la diretta definizione in pubblica udienza costituiscono mera irregolarità procedurale (art. 380-bis c.p.c.) e non violano i diritti di difesa; (ii) l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. (richiamato dall'art. 391-bis) è inteso in senso restrittivo come falsa percezione immediata e pacificamente rilevabile, e non comprende una censura sulla validità di una notifica o sulla valutazione/interpretazione degli atti processuali; (iii) la censura proposta riguarda la validità dell'atto di notifica e non un errore di fatto suscettibile di revocazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 749,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori) nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, di Euro 1.498,00; è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
L'omissione della trattazione in camera di consiglio con diretta definizione in pubblica udienza costituisce una mera irregolarità procedurale che non integra violazione dei diritti di difesa idonea a giustificare la revocazione.
L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione è inteso come falsa percezione immediata e obiettivamente rilevabile (svista), non comprendente valutazioni, interpretazioni giuridiche o deduzioni di nullità della notifica.
Richiama e coordina i motivi di revocazione; conferma il carattere restrittivo dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395 n.4.
Prevede la sanzione (applicabile d'ufficio) per comportamento processuale abusivo/conducente a soccombenza; può essere liquidata proporzionalmente alle tariffe forensi e senza bisogno di prova di dolo o colpa grave.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata per rilevare i presupposti dell'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis; L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata per la disciplina del contributo unificato relativo al ricorso per revocazione e per l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori di percezione immediati e oggettivamente riscontrabili; non può essere utilizzata per contestare valutazioni, interpretazioni giuridiche o la validità di notifiche se ciò richiede accertamenti o argomentazioni.
- La nullità o l'irregolarità di una notifica deve essere tempestivamente dedotta e documentata nel giudizio di impugnazione (ad es. in Cassazione); se la questione non è stata posti negli atti di impugnazione, difficilmente potrà essere risolta tramite revocazione per errore di fatto.
- Le irregolarità procedurali formali come la omissione della camera di consiglio e la diretta definizione in pubblica udienza costituiscono in genere mere irregolarità (art. 380-bis c.p.c.) e non violazioni tali da giustificare la revocazione.
- Chi propone una revocazione deve dimostrare che sussiste un errore di fatto immediatamente evidente dagli atti; se la censura è invece sulla validità di atti processuali (notifiche, procura, legittimazione del difensore) occorre affrontarla nel merito dell'impugnazione originaria, non mediante revocazione.
- L'uso di ricorsi in revocazione manifestamente infondati espone alla condanna alle spese e all'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni successive.
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