Cassazione Penale, Sentenza n. 20936/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per peculato continuato per l'uso anomalo di 9.933,71 euro di contributi destinati al funzionamento del gruppo consiliare. Il ricorrente censura la valutazione sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato (sostiene che le spese erano rendicontate e approvate, che la documentazione contabile non prova il dolo e che la commistione tra funzioni di consigliere e capogruppo crea un ragionevole dubbio), contesta la interpretazione della normativa regionale sui rimborsi (L.R. n. 20/1991), contesta la qualificazione della continuazione e chiede la sospensione dell'esecuzione della condanna civile.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile e ha rigettato le censure principali, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale circa l'insufficienza e la genericità dei giustificativi di spesa e la conseguente valutazione indiziaria della destinazione privatistica delle somme. Ha però rilevato d'ufficio l'illegittimità della pena accessoria applicata (interdizione perpetua dai pubblici uffici) perché, ratione temporis, l'art. 317-bis prevedeva che per condanne inferiori a tre anni l'interdizione dovesse essere temporanea; perciò ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della pena accessoria e ha rinviato gli atti alla Corte d'appello di Salerno per la determinazione della durata dell'interdizione temporanea. Le altre richieste del ricorrente (sospensione dell'esecuzione della condanna civile e questioni sulla continuità) sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
Norma del peculato: la Corte ha ritenuto che il reato richiede la destinazione del denaro a finalità privatistiche; l'insufficiente giustificazione contabile può concorrere come indizio quando la documentazione è 'altamente significativa' e non consente di ricondurre le spese all'attività istituzionale
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea
La Corte ricorda la norma ratione temporis come più favorevole al reo e ne trae la conseguenza che, essendo la pena principale inferiore a tre anni, l'interdizione deve essere temporanea; perciò ha annullato la parte relativa alla interdizione perpetua e rinviato per la determinazione della misura temporanea
L.R. n. 20 del 4 novembre 1991 (Regione Molise)
La legge regionale delimita la destinazione dei contributi al funzionamento dei gruppi consiliari e impone l'obbligo di rendiconto articolato: la Corte ha ritenuto che ciò richiede documentazione adeguata che renda verificabile la pertinenza delle spese al gruppo
Richiamato in relazione alla continuazione: la Corte ha valutato correttamente che il momento consumativo dell'appropriazione è l'erogazione delle somme per le singole spese e non la rendicontazione finale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite dei motivi di cassazione ammessi (limiti dell'impugnazione), segnalando che molte censure risultano reiterazioni di questioni già dibattute in appello
Richiamato sul punto della sospensione dell'esecuzione della condanna civile: la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile e ha ricordato i limiti del potere di sospensione in sede di Cassazione
Richiamato nella doglianza del ricorrente in tema di prova extracontabile; la Corte però non ha ritenuto fondate le obiezioni sul principio di tassatività della prova extra penale in relazione alla materia del rendiconto
Massime di principio
- La mera inadeguatezza o genericità dei giustificativi contabili non basta automaticamente a integrare il reato di peculato, ma può concorrere in modo decisivo come indizio quando la documentazione è sistematicamente carente e impedisce ogni collegamento delle spese all'attività istituzionale
- L'onere della prova rimane in capo all'accusa: tuttavia, se la documentazione è 'altamente significativa' per la sua genericità e mancanza di riferimenti al gruppo, può legittimare una valutazione indiziaria della destinazione privatistica delle somme
- L'approvazione o il controllo amministrativo successivo del rendiconto non esclude di per sé la responsabilità penale: prassi tollerante o omissioni nel controllo non sanano condotte di appropriazione
- Quando un pubblico ufficiale ricopre ruoli distinti (es. consigliere e capogruppo), ciò può rafforzare l'obbligo di documentazione e la necessità di distinguere chiaramente spese personali da spese del gruppo
- La determinazione della eventuale continuazione va effettuata rispetto al momento consumativo dell'appropriazione (spesa/erogazione), non alla successiva rendicontazione annuale
- In casi simili è essenziale conservare documentazione puntuale, fatture o giustificativi intestati al soggetto giuridico competente (il gruppo) o con causali che dimostrino la pertinenza, oltre a prove univoche in dibattimento per evitare valutazioni indiziarie sfavorevoli
- In caso di contrasti tra norme penali con efficacia temporale diversa, si applica la norma più favorevole al reo (principio di retroattività della norma più favorevole) anche per la determinazione delle pene accessorie
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