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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49435/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti colpevoli del delitto di rissa (art. 588 c.p.) e hanno prospettato: per Lambru, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.) e delle attenuanti generiche, nonché eccessiva determinazione della pena; per Boutoulin, contestazione della qualificazione della condotta quale rissa e dedotta estraneità alla contesa basata sulle deposizioni testimoniali, con invocazione di assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., e contestazione del trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e della provocazione, presunta disparità di trattamento con altri correi); per Palmarini, dedotta violazione degli artt. 53 e 59 della legge n. 689/1981 per il diniego della sostituzione della pena con la libertà controllata, nonostante la sussistenza dei presupposti, e censura sulla valutazione della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e logicamente fondata la motivazione della Corte d'appello e del giudice di primo grado, che avevano ricostruito una "mischia" tra due gruppi con coinvolgimento di tutti gli imputati e sostanziale impossibilità di attribuire condotte differenziate. Quanto alla provocazione, è stata esclusa per la reciprocità delle offese; le doglianze sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono state considerate una inammissibile rivalutazione del merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso di Palmarini è stato ritenuto generico e inammissibile; la Corte ha confermato il diniego della sostituzione della pena con la libertà controllata motivandolo con precedenti e con la capacità a delinquere. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    La condotta è stata qualificata come rissa quando vi è stata una lite violenta tra due gruppi con coinvolgimento reciproco e impossibilità di distinguere le singole condotte; la ricostruzione di fatto che conduce a tale qualificazione è riservata al giudice di merito

  • art. 62 n.2 cod. pen.

    La circostanza attenuante della provocazione non è riconosciuta quando l'offesa sia frutto di reciproche provocazioni o quando il fatto ingiusto della presunta vittima sia determinato da un precedente comportamento ingiusto dell'agente; in tali casi la provocazione è esclusa

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Il rimedio dell'assoluzione con la formula del secondo comma non può essere ottenuto in sede di legittimità tramite rivalutazione del merito probatorio; la Corte di Cassazione controlla la logica e la motivazione, non rifà le valutazioni probatorie

  • artt. 53 e 59 legge n. 689/1981

    La sostituzione della pena con la misura della libertà controllata può essere negata per motivate ragioni legate alla pericolosità e ai precedenti dell'imputato; la valutazione di tali presupposti appartiene al giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità derivi da profili di colpa emergenti dal ricorso

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della provocazione è esclusa se le offese sono reciproche o se il comportamento lesivo è il frutto di provocazioni di entrambe le parti; non è sufficiente l'insulto isolato se inserito in un contesto di reciproca aggressività
  • La Corte di Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito probatorio: le censure che implichino una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logico
  • La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di logicità o incompletezza della motivazione
  • Differenze di trattamento sanzionatorio tra correi non comportano automaticamente vizio se il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione e non vi sono valutazioni irragionevoli o paradossali
  • La richiesta di misure alternative (es. libertà controllata) richiede la dimostrazione, con argomentazione di merito, dell'assenza di pericolosità e dei presupposti di legge; in mancanza la negazione è difficilmente censurabile in sede di legittimità

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