Cassazione Civile, Ordinanza n. 23160/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina da una compravendita internazionale di 3.000 tonnellate di granoturco con resa CIF porto di Olbia, conclusa secondo la ricostruzione arbitrale tra una società venditrice e una società acquirente, tramite mediatore, con previsione di legge inglese, norme GAFTA e arbitrato a Londra. A seguito della nomina di una nave per il carico, la compratrice contestava di non avere mai confermato il contratto e sosteneva che vi fosse un accordo per non inviare la nave. Il lodo GAFTA la condannava per inadempimento e costi arbitrali. La Corte d'appello aveva dichiarato efficace il lodo straniero ex artt. 839 e 840 c.p.c. e respinto l'opposizione. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, che: 1) il contratto era in realtà domestico e doveva essere valutato secondo il diritto italiano, sicché non sarebbe stato validamente concluso perché non sottoscritto dalle parti ma solo dal mediatore, e comunque la disciplina applicabile avrebbe impedito di presumere il consenso dal silenzio; inoltre il lodo sarebbe contrario all'ordine pubblico italiano perché fondato su un non qualificato silenzio e su una determinazione del mediatore; 2) l'inesistenza del contratto comportava anche l'inesistenza/invalidità della clausola compromissoria e mancava il requisito formale della convenzione arbitrale ai fini del riconoscimento, poiché il documento era stato firmato solo dal mediatore e non dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero, il controllo sull'ordine pubblico va svolto solo con riferimento al decisum, non potendo tradursi in un riesame del merito o in una verifica degli errores in iudicando degli arbitri; la condanna per inadempimento contrattuale non è di per sé contraria all'ordine pubblico, che richiede una violazione manifesta e grave di principi fondamentali. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che l'eventuale invalidità della convenzione arbitrale va valutata secondo la legge scelta dalle parti, qui la legge inglese, e che il requisito della convenzione scritta ex art. II della Convenzione di New York è soddisfatto da una clausola compromissoria inserita in un contratto scritto e firmato, mentre la validità della firma apposta dal mediatore e la sua idoneità a vincolare le parti attiene alla legge prescelta; nel caso concreto, secondo il diritto britannico richiamato, la clausola era valida. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Disciplinando il riconoscimento del lodo straniero, non consente al giudice di compiere un controllo di merito sulla decisione arbitrale.
Consente di opporsi al riconoscimento solo nei limiti previsti dalla norma e dalla legge applicabile alla convenzione arbitrale; non legittima il riesame del merito della controversia.
art. V Convenzione di New York del 10 giugno 1958
Il diniego di riconoscimento per contrarietà all'ordine pubblico va valutato con riferimento al dispositivo del lodo e non può trasformarsi in un controllo sulla motivazione.
art. II Convenzione di New York del 10 giugno 1958
La convenzione scritta richiede una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso firmati dalle parti, oppure contenuti in uno scambio di lettere o telegrammi.
art. V.1 Convenzione di New York del 10 giugno 1958
Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati se la convenzione arbitrale non è valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta.
art. 10 Reg. CE 593/2008
La parte può invocare la legge della propria residenza abituale per dimostrare di non aver dato il consenso solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma.
art. 8 Convenzione di Roma del 19 agosto 1980
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla legge applicabile alla formazione del consenso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
L. 62/1968
Ha reso esecutiva in Italia la Convenzione di New York.
Massime di principio
- Nel giudizio di riconoscimento ed esecuzione di un lodo straniero, il controllo sull'ordine pubblico è limitato al contenuto precettivo del decisum e non può risolversi in un sindacato sulla motivazione o in un riesame del merito della decisione arbitrale.
- La contrarietà all'ordine pubblico, ai fini del riconoscimento del lodo, sussiste solo in presenza di una violazione manifesta e grave di un principio assolutamente fondamentale dell'ordinamento.
- Le censure che mirano a contestare l'esistenza del contratto, la correttezza della legge applicata dagli arbitri o la ricostruzione del consenso integrano, nel procedimento di exequatur, deduzioni di merito non scrutinabili dal giudice del riconoscimento.
- La validità della convenzione arbitrale, quando le parti abbiano scelto una certa legge regolatrice, va apprezzata secondo quella legge; il requisito formale della clausola scritta non impedisce di verificare, alla luce della legge prescelta, se la sottoscrizione da parte di un agente o mediatore sia idonea a vincolare le parti.
- Il requisito della convenzione scritta previsto dalla Convenzione di New York è funzionale al riconoscimento della clausola compromissoria, ma la verifica della sua validità sostanziale e della capacità rappresentativa di chi ha sottoscritto segue la legge alla quale la clausola è stata sottoposta.
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