Ordinanza n. 225/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Verbale del Seggio di Gara del 27 aprile 2026, prot. n. 4605, con il quale è stata disposta l’esclusione del costituendo RTI composto da S.T.I. Engineering S.r.l. C.F. e P.IVA 02118550306 (mandataria), SVR Indagini Geologiche S.r.l., C.F e P.IVA 02531030308 (mandante) e Ing. Alberto Asquini, C.F. SQNLRT78A28L483M, P.IVA 02598520308 (mandante) dalla procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione con eventuale opzione della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Ampliamento e ammodernamento dell’ortomercato con modifica del tracciato di via Rovelli e realizzazione del nuovo piazzale destinato all’insediamento degli spettacoli viaggianti (fase 1 del progetto)” – CUP F17B26000020005- CIG BAEAEEA8C3; b) del Bando – Disciplinare di gara per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione con eventuale opzione della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Ampliamento e ammodernamento dell’ortomercato con modifica del tracciato di via Rovelli e realizzazione del nuovo piazzale destinato all’insediamento degli spettacoli viaggianti (fase 1 del progetto)” – CUP F17B26000020005- CIG BAEAEEA8C3, ove interpretato nel senso di imporre anche ai componenti del RTI incaricati di prestazioni specialistiche espressamente subappaltabili l’obbligo di apportare una quota-parte del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 14.C del Bando-Disciplinare; c) ove occorrer possa, del verbale del Seggio di Gara del 5 maggio 2026, prot. n. 4910; d) ove occorrer possa, del verbale del Seggio di Gara del 6 maggio 2026, n. 5003; e) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, avente carattere lesivo per la ricorrente; e per la conseguente riammissione del costituendo RTI composto da S.T.I. Engineering S.r.l. C.F. e P.IVA 02118550306 (mandataria), SVR Indagini Geologiche S.r.l., C.F e P.IVA 02531030308 (mandante) e Ing. Alberto Asquini, C.F. SQNLRT78A28L483M, P.IVA 02598520308 (mandante) alla procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione con eventuale opzione della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Ampliamento e ammodernamento dell’ortomercato con modifica del tracciato di via Rovelli e realizzazione del nuovo piazzale destinato all’insediamento degli spettacoli viaggianti (fase 1 del progetto)” – CUP F17B26000020005- CIG BAEAEEA8C3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del costituendo RTI da una gara per servizi di ingegneria e architettura, unitamente alle clausole del disciplinare sui requisiti del gruppo di lavoro e di capacità tecnica e professionale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta perché, nel Modulo 6 relativo al gruppo di lavoro, risultava indicato un unico professionista per le prestazioni progettuali e perché il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal paragrafo 14.C del disciplinare era stato dichiarato soltanto dalla mandataria, non dai mandanti. Con il primo ordine di censure ha dedotto l'erronea interpretazione del Modulo 6: il modulo conteneva un solo campo editabile e l'organigramma allegato all'offerta tecnica indicava comunque tutti i professionisti del gruppo di lavoro; pertanto non sarebbe stato possibile presumere il cumulo dei ruoli vietato dal disciplinare e, al più, avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio. Con il secondo ordine di censure ha contestato la legittimità del paragrafo 14.C, sostenendo che l'obbligo per ciascun componente del RTI di apportare una quota, anche minima, del requisito tecnico-professionale fosse irragionevole e sproporzionato, nonché incompatibile con il principio del possesso cumulativo del requisito da parte del raggruppamento previsto dall'art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. 36/2023. Ha inoltre sostenuto che tale obbligo non dovesse applicarsi ai mandanti incaricati di prestazioni specialistiche espressamente subappaltabili, poiché si determinerebbe una disparità rispetto all'operatore economico che ricorra direttamente al subappalto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, riservando gli ulteriori approfondimenti alla fase di merito. Ha ritenuto assistito da fumus il primo motivo: il Modulo 6, predisposto con un'unica riga nonostante la rilevanza dell'indicazione di tutti i componenti del gruppo di lavoro, era ambiguo e poteva indurre i concorrenti a ritenere sufficiente indicare il solo professionista incaricato della prestazione principale. L'incompletezza della dichiarazione non consentiva quindi di presumere automaticamente il cumulo dei ruoli in capo a un unico soggetto. La stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, non alterandosi l'offerta poiché le informazioni risultavano già dall'organigramma allegato. Ha invece ritenuto non convincente il secondo motivo. Il paragrafo 14.C stabiliva chiaramente che il requisito dovesse essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ma con l'obbligo di ciascun componente di apportarne una quota, anche minima. Poiché la ricorrente aveva partecipato pur sapendo che i mandanti non apportavano alcuna quota del requisito, la censura della clausola, ove qualificata come escludente, avrebbe dovuto essere proposta immediatamente; la partecipazione senza impugnazione tempestiva aveva comportato l'accettazione del relativo rischio. Nel merito cautelare, la clausola non appariva comunque irragionevole o sproporzionata: imponeva una determinata conformazione organizzativa, consentendo di ricorrere al subappalto per le figure prive di requisiti e perseguendo l'esigenza di evitare RTI meramente nominali, chiarendo ruoli e responsabilità. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la soccombenza parziale.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la sospensione degli atti impugnati.
art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalla ricorrente a sostegno del principio secondo cui i requisiti di capacità tecnica e professionale dei raggruppamenti possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; il TAR non ha ritenuto, in sede cautelare, fondata la censura contro la clausola che imponeva comunque a ciascun componente una quota minima.
Massime di principio
- Quando la documentazione predisposta dalla stazione appaltante per la dichiarazione dei requisiti del gruppo di lavoro presenta un'unica voce o un numero di campi inadeguato rispetto alle informazioni richieste dalla lex specialis, l'eventuale dichiarazione incompleta non consente di presumere automaticamente che un solo professionista cumuli ruoli incompatibili; la stazione appaltante deve valutare l'ambiguità del modulo e attivare il soccorso istruttorio se l'integrazione non altera l'offerta e i dati sono già desumibili dalla documentazione presentata.
- La lex specialis può prevedere che, pur spettando al raggruppamento nel suo complesso il possesso di un requisito di capacità tecnica e professionale, ciascun componente apporti una quota, anche minima, del requisito, purché tale conformazione non impedisca in assoluto la partecipazione e sia giustificata da esigenze di chiarezza dei ruoli e delle responsabilità e di prevenzione di raggruppamenti meramente nominali.
- La clausola della lex specialis che impone una specifica conformazione dei requisiti dei componenti del raggruppamento, qualora sia qualificabile come immediatamente escludente perché impedisce la formulazione dell'offerta secondo l'assetto organizzativo prescelto, deve essere impugnata immediatamente; il concorrente che partecipi senza contestarla non può riservarsi di farne valere l'illegittimità soltanto dopo l'esclusione per inosservanza della clausola.
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