Cassazione Penale, Ordinanza n. 33245/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti separatamente dai due imputati. Conseguentemente li ha condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione aggravato. Il primo ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione sulla propria responsabilità, ma la censura è stata ritenuta del tutto assertiva e priva di specifico confronto con il caso concreto. Il secondo ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva dato conto in modo congruo e logico della maggiore pericolosità desunta dalle condotte contestate, dal breve arco temporale tra i fatti e dai precedenti, nonché dell'assenza di elementi favorevoli ai fini delle attenuanti e della dosimetria sanzionatoria. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare gli elementi relativi alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e ai precedenti, purché l'apprezzamento sia congruo e logico
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni meramente assertive sulla responsabilità o sul vizio motivazionale senza un concreto confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La censura relativa a recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena è infondata quando la motivazione di merito dia conto, in modo logico e non manifestamente illogico, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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