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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13517/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame) chiedendone l'annullamento per nullità ed erronea applicazione di legge, deducendo carenza della gravità indiziaria ai fini dell'art.74 d.P.R. n.309/1990 (associazione a delinquere di tipo finalizzato allo spaccio) e dei reati-"fine" contestati ai capi B) e C). Contestava specificamente l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche e ambientali sulle quali il Tribunale aveva fondato la propria decisione: l'identificazione del ricorrente come "il chiatto", la lettura del colloquio del 13.1.2020 con Barbati (riguardante investimenti di somme e rapporti economici con "Raffaele"/Barca), e il messaggio del 3.12.2020 inviato da Barbati a Manca. Sosteneva inoltre che le considerazioni temporali (es. contatti con un penalista nel gennaio 2021) non coinciderebbero con la sua effettiva partecipazione e che non avrebbe mai conosciuto Manca, rendendo infondata la ricostruzione probatoria. Richiamava norme procedurali (art.606 c.1 lett. b) ed e), art.125 c.3, art.533 c.1, art.546 c.1 lett. e) c.p.p.) e deduceva l'insussistenza dei presupposti per la misura cautelare.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il GIP abbiano adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi, fondandola su un compendio indiziario concorde, in particolare sulle intercettazioni e sulle conversazioni valorizzate (es. colloquio del 13.1.2020 relativo a investimenti di somme verso "Raffaele"/Barca e quote investite da Nocera e dal suocero De Masi). La Corte ha richiamato il principio per cui l'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità. Non avendo riscontrato tale vizio, ha confermato la decisione impugnata (conferma, per relationem, dell'ordinanza applicativa originaria; esclusione del capo D) ma mantenuta la misura degli arresti domiciliari per i capi A) e B)) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.74 d.P.R. n.309/1990

    La norma è stata applicata per ipotizzare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria necessaria per questa ipotesi nella specifica valutazione delle intercettazioni e degli apporti economici emersi.

  • art.73, commi 1 e 6, d.P.R. n.309/1990

    Norme sui reati di traffico/produzione di stupefacenti come "reati fine"; la decisione ha ritenuto che sussistessero indizi funzionali a tale contestazione in relazione ai capi B) e C).

  • art.273, comma 1 c.p.p.

    Richiamato il criterio della gravità indiziaria quale presupposto per misure cautelari: la Corte ha confermato che per la cautela è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza fondata su elementi qualitativi e quantitativi coordinati, senza richiedere il grado di certezza del giudizio di merito.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e travisamento della prova). Il ricorrente le aveva invocate per dedurre nullità ed errore di applicazione, ma la Corte ha ritenuto assente la manifesta illogicità o il travisamento tale da giustificare annullamento.

  • art.125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente (procedimenti cautelari e relative formalità); non è emersa dalla sentenza una violazione tale da incidere sulla decisione.

  • art.533, comma 1 c.p.p.

    Citato dal ricorrente fra le norme processuali attinenti alla motivazione; la Corte non ha riscontrato vizio di motivazione rilevante ai sensi di questa norma.

  • art.546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come riferimento procedurale; la Corte ha verificato i limiti del sindacato di legittimità e ha escluso la sussistenza dei vizi lamentati.

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o evidente contraddittorietà della motivazione.
  • Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente la "gravità indiziaria" intesa come una qualificata probabilità di colpevolezza basata su elementi qualitativi e quantitativi coordinati; non è richiesto il livello di certezza del dibattimento.
  • L'identificazione di soggetti nelle conversazioni (es. soprannomi come "il chiatto") può essere logicamente fondata sul contesto, sulle co-occorrenze e sulla corrispondenza con altri elementi probatori; contestarla richiede dimostrare incoerenze manifeste o alternative più probabili.
  • I messaggi testuali o riferimenti a terzi (es. citazione di nomi o somme) assumono valore probatorio se letti in sinergia con altre intercettazioni e riscontri oggettivi; attacchi isolati all'interpretazione richiedono allegazioni precise che evidenzino errori logici gravi.
  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il ricorrente deve provare la mancanza di un apparato argomentativo logico nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati.
  • La prova di un elemento esterno (es. non conoscenza di un terzo) può alleggerire l'impianto accusatorio solo se dimostra in modo concreto l'impossibilità logica della ricostruzione fatta dal giudice; mere affermazioni non superano il sindacato limitato della Cassazione.

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