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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29910/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che l'unico motivo di ricorso non richiedeva esame, poiché nelle more era stata depositata la rinuncia del ricorrente e l'accettazione della parte controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, senza provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale proposto dal ricorrente e dalla società da lui rappresentata e, accogliendo l'appello incidentale della curatela fallimentare, aveva condannato la società alla restituzione e riconsegna dell'azienda dell'imprenditore fallito, con tutti i beni che la componevano, oltre alle spese di entrambi i gradi. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1415 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la parte ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso e la controparte depositava atto di accettazione della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come base per la fissazione della trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e la sua accettazione determinano l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di estinzione per rinuncia la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 1414 c.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso in tema di simulazione.

  • art. 1415 c.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso in tema di efficacia della simulazione verso i terzi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio, rendendo superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente è sufficiente a perfezionare l'effetto estintivo del processo di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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