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Sentenza

Sentenza del 21/02/2025 n. 4626 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una comunicazione di presa in carico relativa a somme iscritte a ruolo. Il debito derivava da un avviso di accertamento che le imputava maggiori redditi d’impresa accertati induttivamente in capo alla società R-C. Sas. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la comunicazione fosse impugnabile perché notificata mentre l’accertamento era sospeso; contestava inoltre l’impugnabilità dell’atto, la mancata rideterminazione delle spese del primo grado, la motivazione della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi. In memoria invocava anche la non contestazione delle proprie deduzioni e un giudicato esterno relativo all’anno d’imposta 2008.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 5 febbraio 2025, depositata il 21 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondato il primo motivo: la comunicazione di presa in carico non è autonomamente impugnabile, poiché informa del trasferimento della gestione del credito alla riscossione senza modificare la situazione giuridica del destinatario; la sospensione dell’accertamento non cambia tale conclusione. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non individuavano specifiche censure alla sentenza; anche il terzo è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente non aveva indicato dove avesse proposto in appello uno specifico motivo sulle spese di primo grado. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse non contestazione e ha ritenuto non sufficientemente specifica la deduzione del giudicato esterno: per estendersi ad altre annualità, il giudicato deve riguardare elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, non presupposti di fatto mutevoli. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito, e, se dovuto, un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell' art. 19 , primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992 , non deve intendersi tassativa quanto al novero dei provvedimenti nominativamente individuati, bensì all'indicazione delle relative categorie in relazione agli effetti giuridici che producono;

    L’individuazione degli atti impugnabili considera le categorie di atti e i loro effetti giuridici. La comunicazione di presa in carico non è autonomamente impugnabile perché è priva di effetti provvedimentali e non modifica unilateralmente la posizione del contribuente.

  • Art. 52 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata in relazione alla sospensione dell’atto impositivo durante il giudizio, ma la Corte ritiene che la sospensione non renda per ciò solo autonomamente impugnabile la comunicazione di presa in carico.

  • Art. 62-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È indicato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne offre una distinta interpretazione né fonda su di esso un’autonoma statuizione.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La ricorrente lo invoca per contestare la motivazione della sentenza; la censura è dichiarata inammissibile perché non individua specifici punti della decisione sottoposti a critica.

  • Art. 118, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    La ricorrente lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni per non conformarsi a orientamenti giurisprudenziali; il motivo è inammissibile perché non formula una critica specifica alla sentenza.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto integrale del ricorso comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La comunicazione di presa in carico, di regola, ha funzione informativa e non costituisce un autonomo atto impugnabile. Se essa rappresenta la prima notizia di un debito perché l’atto presupposto non è stato notificato, la tutela riguarda la lesività dell’atto presupposto e la sua mancata conoscenza, non un’autonoma lesività della comunicazione.
  • La notifica della comunicazione mentre l’atto impositivo è sospeso non basta a renderla impugnabile se essa non produce effetti giuridici autonomi.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica; l’esposizione generica di norme o doglianze non soddisfa il requisito di specificità.
  • Chi lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di esaminare un motivo deve indicare dove quel motivo era stato effettivamente formulato nell’atto di appello. Un richiamo generico alle proprie deduzioni nella ricostruzione dei fatti non equivale a uno specifico motivo di gravame.
  • Il giudicato relativo a un’annualità tributaria può estendersi ad altre annualità solo per accertamenti su elementi costitutivi tendenzialmente permanenti; non vincola rispetto a presupposti di fatto che possono variare da un periodo d’imposta all’altro. Chi invoca il giudicato deve specificare e documentare gli elementi che ne giustificano l’efficacia esterna.

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