Cassazione Penale, Sentenza n. 1161/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per accesso abusivo al Pubblico Registro Automobilistico (art. 615-ter cod. pen., comma 3). Pacilio, pubblico ufficiale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Avellino, aveva effettuato più accessi al PRA utilizzando le proprie credenziali per ottenere informazioni da comunicare a Guarino, suo investigatore/informatore. I motivi di ricorso contestavano: a) l'insussistenza del reato e la mancanza di concorso/consapevolezza (Guarino); b) l'uso legittimo del potere in ragione del rapporto con un informatore e quindi l'assenza di sviamento di potere (Pacilio); c) l'inesistenza o l'erronea qualificazione dell'aggravante del "sistema di interesse pubblico" (entrambi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto provato che Pacilio ha effettuato accessi per finalità estranee al suo ufficio (sviamento di potere) e che tali dati sono stati comunicati a Guarino, integrando il concorso di quest'ultimo come istigatore/beneficiario. La Corte ha affermato che il PRA va qualificato come sistema d'interesse pubblico per la sua funzione di pubblicità e che l'aggravante prevista dal comma 3 dell'art. 615-ter è applicabile; la consapevolezza dell'abusività è stata ritenuta implicita nella richiesta e nella comunicazione delle informazioni. Di conseguenza le condanne sono confermate e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese (conseguenze processuali confermate).
Norme richiamate
La Corte ha interpretato il reato come integrato dall'accesso abusivo al sistema informativo quando l'accesso, pur effettuato con credenziali legittime, è compiuto per finalità estranee alla funzione dell'ufficio; ha inoltre ritenuto applicabile l'aggravante del terzo comma qualora il sistema sia riconosciuto di interesse pubblico
Richiamata per ricordare la legittimità del rapporto con informatori; la Corte però ha chiarito che il rapporto informatore/ufficiale non legittima uno sviamento del potere né l'uso del sistema per finalità private
Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510) - disciplina originaria del PRA
Utilizzato per ricostruire la natura pubblicistica e la funzione di pubblicità del Pubblico Registro Automobilistico, a supporto della qualifica del PRA come sistema d'interesse pubblico
Massime di principio
- L'accesso a banche dati pubbliche effettuato con credenziali legittime può essere comunque «abusivo» se mirato a finalità estranee all'ufficio: la liceità si valuta anche in base alla finalità concreta dell'accesso
- Il rapporto con un informatore non giustifica atti di disposizione del servizio o l'utilizzo di poteri d'ufficio per vantaggi privati; la collaborazione informativa deve rispettare regole e limiti interni
- I registri destinati alla pubblicità verso la collettività (es. PRA) possono essere qualificati come "sistemi d'interesse pubblico" e, quindi, l'accesso illecito può essere aggravato ai sensi dell'art. 615-ter, comma 3
- Per contestare l'aggravante relativa al sistema di interesse pubblico è necessario che la contestazione sia sufficientemente specifica nel capo d'imputazione, ma la Corte ammette un'interpretazione restrittiva basata su criteri oggettivi di interesse collettivo
- La consapevolezza del carattere abusivo dell'accesso può essere desunta dal comportamento concreto (richiesta di dati per fini privati e comunicazione degli esiti); chi chiede e riceve dati in violazione di finalità istituzionali può essere ritenuto concorrente
- Per evitare profili di responsabilità, gli uffici devono disciplinare e documentare gli accessi, prevedere autorizzazioni formali, registrare motivazioni di servizio e vietare utilizzi a fini privati o scambi non regolamentati
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