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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7874/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Intiso Osvaldo era stato condannato dal Tribunale di Pavia per aver, in qualità di legale rappresentante della "Ceraminati Pietro S.r.l.", violato le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA n. 03/08 del 2.12.2008) con riferimento alla mancanza della cartellonistica con indicazione dei codici CER e al cattivo stoccaggio di rifiuti pericolosi (CER 13.08.02*). In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge perché, dopo la riforma del D.Lgs. n. 46/2014, la condotta sarebbe riconducibile al comma 2 dell'art. 29-quattuordecies (illecito amministrativo) e non al comma 3 (sanzione penale); si è inoltre lamentata la mancata considerazione dell'elemento soggettivo e di fatti che dimostrerebbero adempi-menti parziali alle prescrizioni; (2) vizio di motivazione per mancanza di un passaggio esplicativo su perché la condotta sia penale e non amministrativa e per richiamo a circostanze estranee agli addebiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, alla luce della riforma D.Lgs. 46/2014, molte ipotesi sono state depenalizzate ma permangono fattispecie penalmente rilevanti previste dai commi 3 e 4 dell'art. 29-quattuordecies (tra cui le violazioni "relative alla gestione dei rifiuti"). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera la mancanza di etichettatura e di adeguata segnaletica nelle aree di deposito come rilevante per la gestione dei rifiuti e quindi sanzionabile penalmente. Ha inoltre affermato che l'art. 29-quattuordecies è fattispecie di natura formale: è sufficiente l'inosservanza dell'AIA perché sussista il reato, non rileva la successiva attività di adeguamento. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto inammissibile sia perché la Cassazione non riesamina i fatti né può lamentare omissioni non sollevate in grado, sia per mancata indicazione di lacune logiche decisive. Conseguentemente è confermata la condanna di primo grado (ammenda di 5.000 euro, pena sospesa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-quattuordecies (TUA)

    "il comma 2 prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 Euro \"salvo che il fatto costituisca reato\""

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, dopo la riforma, le violazioni generiche delle prescrizioni AIA sono amministrative (comma 2), mentre le violazioni qualificate indicate nei commi 3 e 4 (tra cui "relative alla gestione dei rifiuti") restano penalmente rilevanti; la fattispecie è di natura formale e basta l'inosservanza per integrare il reato.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-quattuordecies, comma 3

    "prevede 'salvo che il fatto costituisca piu' grave reato' l'applicazione della sola pena dell'ammenda da 5.000 a 26.000 Euro ... nel caso in cui l'inosservanza: a. sia costituita da violazione dei valori limite di emissione ...; b. sia relativa alla gestione di rifiuti; c. sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia ..."

    La Corte ha ritenuto che le condotte contestate (mancanza cartellonistica CER e errato stoccaggio di rifiuti pericolosi) rientrano nella lettera b) (gestione dei rifiuti) e quindi nella sfera penale prevista dal comma 3.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-quattuordecies, comma 4

    Il comma 4 prevede sanzioni più severe per violazioni particolarmente pericolose (es. gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati). La Corte lo cita per delineare il quadro sanzionatorio differenziato introdotto dalla riforma.

  • D.Lgs. n. 46/2014, art. 7, comma 13

    Ha riscritto l'art. 29-quattuordecies depenalizzando molte fattispecie: la Corte usa questa riforma per spiegare quali ipotesi sono divenute amministrative e quali restano penali.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. aa)

    "lo stoccaggio come 'le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti ... nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti ...'"

    La definizione normativa dello stoccaggio è stata richiamata per consolidare l'inquadramento delle condotte contestate (errato stoccaggio) nella categoria della gestione dei rifiuti, e quindi nella fattispecie penalmente rilevante.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 lett. b) ed e)

    Articola i motivi di ricorso in cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato tali motivi e li ha rigettati o dichiarati inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone le conseguenze in caso di rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese; la Corte l'ha applicata.

Massime di principio

  • Dopo il D.Lgs. 46/2014 molte violazioni delle prescrizioni AIA sono divenute illeciti amministrativi, ma le violazioni "qualificate" indicate ai commi 3 e 4 dell'art. 29-quattuordecies (es. quelle relative alla gestione dei rifiuti) conservano rilevanza penale.
  • La giurisprudenza consolidata considera la mancata etichettatura e la segnaletica nei luoghi di stoccaggio come atti funzionali alla gestione dei rifiuti: la loro omissione può integrare il reato ex art. 29-quattuordecies.
  • L'art. 29-quattuordecies è una fattispecie di natura formale: per la sussistenza del reato è sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni dell'AIA; rilevano i fatti al momento dell'accertamento, non gli adempimenti successivi.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti o lamentele su eccezioni non sollevate in grado; il controllo è limitato alla verifica della legittimità e della logicità della motivazione del giudice di merito.
  • Richieste di nomina di un sostituto difensore per impossibilità del difensore di fiducia all'udienza di cassazione non sono ammesse: la procedura di cassazione non prevede tale intervento d'ufficio.

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