Cassazione Penale, Ordinanza n. 00167/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la non specificità del primo motivo, sostanzialmente riproduttivo delle censure di appello, dall'altro l'inammissibilità del secondo motivo per mancata previa deduzione in appello della questione relativa alle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e già disattesi, senza offrire una critica argomentata alla decisione impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché tale questione non risultava previamente devoluta in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p., e perché il ricorrente non aveva specificamente contestato in cassazione l'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per ricettazione; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito aveva già dato conto degli elementi integrativi del reato.
La Corte lo richiama come norma che preclude in sede di legittimità la deduzione di censure non previamente formulate come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono nella mera reiterazione delle censure già proposte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di "doppia conforme", il controllo sulla motivazione può essere svolto leggendo congiuntamente le decisioni di primo e secondo grado, quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado mediante richiami espressi o adozione dei medesimi criteri valutativi.
- Non è deducibile in cassazione una questione che non sia stata previamente devoluta al giudice di appello, quando la preclusione sia espressamente prevista a pena di inammissibilità.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specificamente articolata rispetto al contenuto della decisione di merito e, se del caso, rispetto all'esatta ricostruzione dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata.
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