Cassazione Civile, Ordinanza n. 24736/2024 del 16/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
La controversia riguardava un immobile sito in Cetara. Alcuni eredi del preteso originario proprietario avevano agito in rivendicazione sostenendo che il bene fosse stato acquistato dal loro dante causa all'asta pubblica nel 1936 e che, in seguito, fosse stato concesso in comodato ai familiari della futura moglie del dante causa. I fratelli convenuti avevano invece sostenuto di aver posseduto il bene e di averlo poi venduto a un terzo acquirente, il quale lo aveva acquistato insieme alla moglie in comunione legale. In primo grado la domanda di rivendica era stata accolta; in appello la decisione era stata in parte confermata e in parte riformata, con condanna dei venditori alla restituzione del prezzo verso gli acquirenti. In Cassazione i venditori hanno dedotto violazione delle norme sulla rivendicazione, sull'usucapione e sull'onere della prova, sostenendo che il titolo degli attori era stato contestato e che la prova della proprietà era stata desunta in modo erroneo da certificati catastali e ipocatastali, senza adeguato accertamento del possesso. Gli acquirenti, con ricorso incidentale, hanno a loro volta censurato la decisione per aver ritenuto sufficiente la prova della proprietà degli attori e per aver negato le loro pretese risarcitorie e di rimborso spese/miglioramenti. Entrambi i ricorsi contestavano soprattutto la qualificazione e la prova nella rivendicazione, nonché la statuizione sul danno da occupazione e sui rimedi accessori.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, assorbendo le ulteriori censure. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, affinché colmi le lacune motivazionali e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano erroneamente ricondotto il possesso degli eredi all'accessio possessionis invece che alla successio possessionis, e avevano reso una motivazione apparente circa la prova del possesso e della proprietà, nonostante la contestazione del titolo da parte dei convenuti. Ha inoltre chiarito che la mera deduzione dell'usucapione da parte dei convenuti non attenua di per sé l'onere probatorio del rivendicante, salvo riconoscimento o mancata contestazione della precedente appartenenza.
Norme richiamate
Norma sulla rivendicazione: l'attore deve provare la proprietà; la domanda può essere accolta solo se risulta dimostrato il diritto dominicale secondo il rigore probatorio proprio dell'azione reale.
Richiamato in tema di possesso e di prova del possesso rilevante ai fini dell'usucapione e della continuità possessoria.
La Corte distingue tra successio possessionis e accessio possessionis: nel caso di successione mortis causa il possesso si trasferisce all'erede con fictio iuris, senza necessità di apprensione materiale, essendo sufficiente provare la qualità di erede.
Richiamato quale norma sull'usucapione; la sua invocazione da parte del convenuto non basta, di per sé, ad alleggerire l'onere probatorio del rivendicante.
Regola sull'onere della prova: nella rivendicazione grava sull'attore la prova della proprietà, salvo attenuazione solo in presenza di specifiche condotte difensive del convenuto (riconoscimento o mancata contestazione della precedente appartenenza).
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al vizio di motivazione nella selezione del materiale probatorio.
Richiamato con riferimento al requisito della motivazione della sentenza e alla nullità per motivazione apparente.
Richiamato in tema di contestazione e difese del convenuto, con riflessi sul riparto dell'onere probatorio.
Usato per la riunione del ricorso incidentale a quello principale.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla condanna al risarcimento con liquidazione separata.
art. 23 Cost.
Invocato nel motivo incidentale, ma non decisivo nella ratio accolta dalla Corte.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla prova del danno da occupazione.
Richiamato in relazione all'idoneità delle presunzioni semplici a dimostrare il danno e la titolarità del possesso.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la proprietà del bene con rigore probatorio, risalendo, se necessario, ai propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario; la sola deduzione dell'usucapione da parte del convenuto non attenua automaticamente tale onere.
- L'attenuazione dell'onere probatorio del rivendicante opera solo se il convenuto, nel dedurre l'usucapione, riconosce anche implicitamente o non contesta specificamente la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa all'epoca di inizio del possesso.
- Se il bene è pervenuto agli eredi per successione mortis causa, non va parlato di accessio possessionis ma di successio possessionis: il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi con le medesime caratteristiche, e all'erede basta provare la qualità successoria.
- In tema di rivendica, certificazioni catastali, ipocatastali, dichiarazioni fiscali o altri indizi documentali non sostituiscono, di regola, la prova del titolo dominicale e del possesso rilevante, quando il titolo sia specificamente contestato.
- La motivazione è apparente quando il giudice affermi conclusioni sulla titolarità o sul possesso senza rendere percepibili le ragioni del convincimento, specie a fronte di contestazioni puntuali e di una diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla controparte.
- Il danno da occupazione senza titolo non può essere affermato in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, secondo le regole generali sull'onere della prova.
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