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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28416/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2014 venivano notificate alla ricorrente 31 cartelle esattoriali per sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, in particolare accessi asseritamente non autorizzati in zona a traffico limitato, per complessivi euro 215.874,58. La destinataria proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice di pace, deducendo: la mancata notifica dei verbali di accertamento; l’illegittimità delle multe perché il veicolo sarebbe stato munito di regolare permesso di accesso alla ZTL; l’illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento. Il Giudice di pace annullava 12 cartelle, mentre per le altre riteneva che alcuni verbali fossero stati ritualmente notificati e non tempestivamente impugnati, con conseguente preclusione a far valere vizi di merito in sede di opposizione alle cartelle. Il Tribunale rigettava l’appello, ritenendo tardiva l’opposizione recuperatoria proposta contro la cartella entro 30 giorni dalla notifica della stessa, legittima la notifica a mezzo posta e legittima la maggiorazione ex art. 27 l. 689/1981. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: omesso esame del documento con cui una società in house avrebbe riconosciuto l’errore nell’inserimento del veicolo nelle liste ZTL; violazione dell’art. 615 c.p.c. perché l’opposizione sarebbe stata volta a contestare il difetto del titolo esecutivo e non una opposizione recuperatoria soggetta a termine; ulteriore omesso esame del medesimo documento; violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata valutazione di tutte le prove. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che il documento era stato comunque menzionato e, in ogni caso, era irrilevante rispetto alla ratio decidendi; che non vi era difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, poiché i verbali erano stati ritualmente emessi e notificati e mai annullati dall’autorità competente; che, essendo state tempestivamente notificate e non impugnate le sanzioni presupposte, non era più possibile contestare in sede di opposizione alle cartelle la fondatezza nel merito delle violazioni. Il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili, perché coperti da doppia conforme e comunque irrilevanti rispetto alla ratio decidendi; il secondo motivo infondato, perché l’opposizione mirava in sostanza a contestare il merito delle sanzioni e non un effettivo difetto del titolo esecutivo; il quarto motivo manifestamente inammissibile perché estraneo alla ratio. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione non può essere utilizzata per riaprire contestazioni di merito sulla sanzione quando il verbale presupposto sia stato ritualmente notificato e non impugnato tempestivamente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del fatto e delle prove o a eludere la ratio decidendi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto risulta comunque esaminato o se è comunque irrilevante rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio, se la doglianza non incide sulla ratio della decisione.

  • art. 27 l. 24 novembre 1981, n. 689

    È legittima la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il verbale di accertamento di una sanzione amministrativa è stato ritualmente notificato e non impugnato nei termini, l’opposizione successiva alla cartella esattoriale non può essere usata per far valere vizi di merito della sanzione presupposta.
  • Laddove l’opponente alleghi la mancata notifica del verbale, la contestazione deve essere proposta entro il termine previsto dalla notificazione della cartella; se invece la notifica del verbale risulta avvenuta, non vi è spazio per una "opposizione recuperatoria" sul merito della violazione.
  • Un documento che riconosca un errore materiale o amministrativo non equivale, di per sé, a un atto di annullamento del verbale di contestazione, che può provenire solo dall’autorità competente.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito o quando, comunque, non incide sulla ratio decidendi.
  • La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove se la decisione impugnata si fonda su una preclusione processuale autonoma rispetto al merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla tardività dell’impugnazione, la correttezza sostanziale della sanzione originaria diventa irrilevante ai fini del giudizio sulle cartelle successive.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di liteRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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