Cassazione Civile, Ordinanza n. 12630/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva promosso nel 2012 un ricorso dinanzi al Tribunale di Benevento per ottenere il pagamento di emolumenti retributivi nei confronti di due società, poi condannate in solido al pagamento di una somma a tale titolo. Il Tribunale aveva però compensato integralmente le spese di lite. Il lavoratore aveva quindi appellato soltanto il capo sulle spese, sostenendo che la compensazione fosse illegittima: secondo lui, la semplice serialità delle cause non bastava a integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall’art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile; inoltre contestava che, in assenza di formale riunione dei giudizi, si potesse liquidare un compenso unico o comunque giustificare la compensazione richiamando altre cause analoghe; denunciava anche l’omessa liquidazione del quantum delle spese di primo grado secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e la conseguente illegittimità della condanna alle spese del grado di appello. La Corte d’appello aveva respinto l’appello rilevando, da un lato, la serialità delle controversie e l’identità delle questioni trattate, dei ricorsi e dell’attività difensiva svolta, e, dall’altro, richiamando un ulteriore autonomo fondamento conforme alla giurisprudenza. In cassazione il ricorrente ha riproposto quattro motivi: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri costituzionali per avere ritenuto sufficiente la serialità a giustificare la compensazione; violazione del D.M. n. 55/2014 e delle preleggi per avere avallato la liquidazione/compensazione in riferimento a giudizi non riuniti; omessa pronuncia o motivazione sul quantum delle spese di primo grado; illegittimità della condanna alle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, nel regime applicabile ratione temporis, il giudice di merito aveva un potere discrezionale di compensare le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, purché adeguatamente esplicitate; nel caso concreto, la motivazione sulla serialità della lite era ritenuta non generica ma ancorata a circostanze specifiche, come l’identità dei ricorsi, delle questioni giuridiche trattate e dell’attività difensiva. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro una ratio decidendi autonoma diversa da quella già respinta, la cui resistenza rendeva inutile ogni ulteriore censura. Ha giudicato infondato il terzo motivo poiché, essendo stata disposta la compensazione integrale delle spese di primo grado, non poteva porsi un problema di quantificazione del quantum debeatur. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la condanna alle spese d’appello era conseguenza della soccombenza nel gravame. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, mentre è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per violazione della regola della soccombenza è ammissibile in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
Nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione parziale o totale delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; tale clausola generale va specificata dal giudice di merito con motivazione non generica e non illogica.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che il compenso unico per più giudizi è consentito solo in caso di formale riunione; la Corte ha ritenuto assorbente e comunque non decisiva la questione, nel quadro del rigetto del ricorso.
art. 12 preleggi
Richiamato dalla parte ricorrente per escludere un’applicazione analogica della disciplina sul compenso unico oltre i casi espressamente previsti.
art. 14 preleggi
Richiamato dalla parte ricorrente in combinazione con il divieto di analogia per sostenere l’illegittimità della decisione sulle spese.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di irragionevolezza della compensazione delle spese.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura relativa alla tutela del diritto di difesa e al regime delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di violazione del giusto processo e della motivazione.
art. 151 disp. att. trans. c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel primo motivo, ma non valorizzato dalla Corte nella decisione.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’assimilazione tra cause seriali e identità di petitum e causa petendi in materia di lavoro.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il diritto al rimborso forfettario delle spese, ma la censura è stata ritenuta priva di rilevanza una volta confermata la compensazione integrale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione di legge, motivazione apparente, illogica o fondata su ragioni non specificamente esplicitate.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione devono essere indicate in motivazione in modo concreto e non generico; può integrare tale requisito anche la serialità della controversia quando sia accompagnata da elementi specifici, quali l’identità delle domande, delle questioni giuridiche e dell’attività difensiva svolta.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggere il dispositivo, l’impugnazione deve colpirle tutte; la mancata censura di una sola ratio comporta l’inammissibilità o l’inutilità delle censure dirette alle altre.
- Se le spese sono state integralmente compensate, non può validamente prospettarsi un vizio relativo alla loro quantificazione in termini di quantum debeatur, perché manca a monte il diritto alla loro liquidazione in favore della parte.
- La condanna alle spese del grado di appello segue il criterio legale della soccombenza e non è censurabile se l’impugnazione è infondata o viene respinta.
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