Cassazione Penale, Sentenza n. 45851/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 04/07/2022 che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati indicati nei capi A e B. Il ricorrente deduceva, con due motivi principali, la mancata o contraddittoria motivazione in ordine all'individuazione dello stesso quale autore dei reati: contestava la valutazione delle immagini di videosorveglianza, denunciando che la relazione tecnica del P.M. del 23/08/2016 aveva formulato un giudizio di "non comparabilità" e che gli indizi utilizzati non avrebbero soddisfatto i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192, comma 2, c.p.p.; richiamava la medesima critica anche con riferimento al capo B.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del merito logica e giuridicamente corretta: il giudice di merito ha motivatamente escluso la comparabilità negativa della consulenza tecnica del P.M. e ha indicato plurimi indizi gravi, precisi e concordanti che identificano il ricorrente quale correo (palo) nella rapina, tra cui il riconoscimento da parte di operatori di polizia giudiziaria che avevano visto il ricorrente in altre indagini, il confronto positivo tra immagini di videosorveglianza e il cartellino identificativo (medesima forma del naso, bocca e occhi), il rapporto di conoscenza e provenienza dallo stesso quartiere con il coautore reo confesso, nonché compatibilità di indumenti/caratteristiche. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice può motivatamente discostarsi dal perito (peritus peritorum). Mancando elementi di segno contrario (alibi), gli indizi sono stati ritenuti sufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione dell'elemento indiziario: la Corte ha verificato che gli indizi indicati dal giudice del merito erano "gravi, precisi e concordanti" e che la concatenazione logica di tali indizi era idonea a fondare il convincimento di responsabilità, come richiesto dalla norma
Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali nelle impugnazioni: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in caso di rigetto del ricorso
Indicazione delle fattispecie penali per le quali il ricorrente è stato condannato; la Corte ha ritenuto che, alla luce della prova indiziaria valutata correttamente, sussistessero gli elementi di responsabilità rispetto ai reati ascritti
Massime di principio
- La relazione tecnica del pubblico ministero non è vincolante: il giudice del merito, in qualità di peritus peritorum, può motivatamente discostarsene se ritiene di poter effettuare autonomo apprezzamento tecnico delle immagini o degli elementi probatori
- Il riconoscimento operato da personale di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza può costituire un indizio grave e preciso, soprattutto se gli organi investigativi hanno già avuto occasione di vedere l'imputato in altre circostanze
- Il giudice può confrontare immagini di videosorveglianza con fotografie o cartellini identificativi e fondare su tale confronto un rapporto di identità se emergono elementi somatici coerenti (es. forma del naso, bocca, occhi) e se tale confronto è inserito in una motivazione complessiva
- Per la valenza probatoria degli indizi non è richiesta l'assoluta coincidenza di tutti gli elementi materiali (es. corrispondenza al 100% degli indumenti): la motivazione può spiegare perché alcune discrepanze non inficino l'affidabilità complessiva della ricostruzione (es. distruzione o allontanamento di indumenti nel tempo)
- In sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della logicità e correttezza giuridica della motivazione e non alla riconsiderazione del merito probatorio: la Corte di cassazione non riesamina la gravità, precisione e concordanza degli indizi se la motivazione è coerente
- L'assenza di elementi che collocano l'imputato altrove (alibi) rafforza l'efficacia degli indizi posti a fondamento della condanna
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