Parere n. 407/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e l’U.T.G. – Prefettura di Modena per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso e notificato il 5 agosto 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio del 5 agosto 2024 di revoca del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il provvedimento della Prefettura di Modena che aveva revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 5, e 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998. Il Ministero dell’interno ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, notificato il 4 dicembre 2024 oltre il termine indicato come scaduto il 3 dicembre 2024, e ne ha comunque sostenuto l’infondatezza nel merito. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, precisando di essere già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato né l’eccezione di tardività né i motivi di merito, ritenendo assorbente la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente di essere già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari comporta il venir meno dell’interesse alla decisione sul provvedimento di revoca del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno stagionale. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, senza esame della tardività e delle censure di merito.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il ricorrente aveva dedotto la violazione di tale disposizione da parte del provvedimento prefettizio impugnato; il parere non ne esamina il merito.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il ricorrente aveva dedotto la violazione di tale disposizione; il parere non ne esamina il merito.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nel cui ambito è stato reso il parere; il testo richiama in particolare l’applicazione del principio dispositivo anche a tale rimedio.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla stessa parte ricorrente impedisce l’esame dei motivi e comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando sia coerente con il venir meno dell’utilità concreta conseguibile dall’annullamento dell’atto impugnato, è idonea a fondare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse, le questioni preliminari e di merito non esaminate, comprese quelle relative alla tardività del ricorso, restano assorbite.
Revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno e sopravvenuta carenza di interesse
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Modena. L’impugnazione era diretta contro il provvedimento del 5 agosto 2024 con cui era stato revocato il nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Motivi del ricorso e posizione dell’amministrazione
Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, e 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998. Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria, aveva eccepito la tardività del ricorso, notificato via PEC il 4 dicembre 2024, sostenendo che il termine ultimo fosse scaduto il 3 dicembre 2024. L’amministrazione aveva inoltre concluso, in subordine, per l’infondatezza della pretesa nel merito.
Rinuncia e venir meno dell’interesse
Con memoria del 12 gennaio 2026, il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, precisando di essere già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’utilità concreta della decisione sull’impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del precedente titolo di soggiorno.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto assorbente la sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non sono state esaminate né l’eccezione di tardività né le censure di merito relative alla violazione del Testo unico sull’immigrazione.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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