Cassazione Penale, Ordinanza n. 08693/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il tentativo di sostituzione di persona e per il reato di cui all'art. 497-ter c.p., resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 56-494 e 497-ter c.p. In un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente accertato il perseguimento di un vantaggio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano sostanzialmente di merito, miravano a una rivalutazione delle prove e non denunciavano specifici travisamenti delle emergenze processuali; ha inoltre osservato che le difese erano irrilevanti perché non incidevano sull'accertamento di responsabilità.
Norme richiamate
Richiamati come base della contestazione definita in sentenza di merito; dalla motivazione emerge che il ricorso riguardava in particolare la responsabilità per il delitto di sostituzione di persona in forma tentata.
Norma contestata e confermata nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate dall'indicazione di uno specifico travisamento delle emergenze processuali.
- La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando non individua un effettivo punto di decisività dell'errore argomentativo e tende soltanto a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- La mancanza di specifica incidenza delle doglianze sull'accertamento di responsabilità rende irrilevanti i motivi di ricorso anche se formalmente riferiti a singoli elementi della fattispecie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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