Cassazione Penale, Sentenza n. 5061/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza. La doglianza processuale è fondata sull'omessa/notifica erronea del provvedimento del Magistrato di sorveglianza (22/11/2021): l'avviso di fissazione dell'udienza e la notificazione sarebbero stati effettuati all'avv. Antonio Morra, non all'avv. Sergio Lino Morra, nominato difensore del ricorrente successivamente; perciò, secondo il ricorrente, non sarebbe mai iniziata la decorrenza dei termini per l'impugnazione ex art. 35-ter legge 26/07/1975 n. 354.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dedotto, osservando che dagli atti risulta che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 22/11/2021 era stata regolarmente notificata all'avv. Antonio Morra in qualità di difensore nominato in quel momento; il successivo conferimento dell'incarico all'avv. Sergio Lino Morra non annulla la validità della notificazione effettuata al difensore all'epoca del provvedimento. La Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità per tardività e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio, ma la richiesta non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e i termini per l'impugnazione; la Corte ha valutato che i termini decorrono dalla notificazione al difensore risultante dagli atti al momento del provvedimento.
art. 3 CEDU
Diritto invocato a fondamento del reclamo (mancato rispetto dell'art. 3 per condizioni detentive) ma non risolutivo riguardo alla questione processuale della notificazione e della decorrenza dei termini.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Causa di ricorso per cassazione richiamata per dedurre vizio rilevante per omessa notificazione al difensore; la Corte ha esaminato il vizio processuale e lo ha ritenuto infondato.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 19970/2019 Girardi; Sez. 1, n. 8521/2013 Chahid; Sez. 5, n. 19388/2018 Monagheddu)
Principio che la Corte di cassazione, esaminando un 'error in procedendo', può valutare la correttezza in diritto della decisione impugnata prescindendo dalla motivazione di merito fornita dal giudice di merito e accedendo, se necessario, agli atti.
Massime di principio
- La notificazione al difensore risultante dagli atti al momento del provvedimento è determinante: la successiva sostituzione del difensore non invalida automaticamente una notificazione regolarmente effettuata al difensore precedente.
- Per far valere una mancata o errata notificazione occorre provare che al momento del provvedimento non vi era un difensore legittimamente nominato o che la notificazione non è stata compiuta nei modi dovuti; la mera sorpresa del nuovo difensore non basta a sospendere la decorrenza dei termini.
- In sede di legittimità la Corte può e deve esaminare la correttezza procedurale della decisione impugnata anche prescindendo dalla motivazione resa dal giudice di merito (controllo sull'error in procedendo).
- Difensori che subentrano devono tempestivamente curare la regolarizzazione delle notifiche e, se necessario, chiedere la rinnovazione o la riapertura dei termini (o segnalare l'erronea notificazione) per evitare decadenze per tardività.
- Quando si contesta la notifica, è importante raccogliere e conservare prove documentali (procure, atti di nomina, ricevute di notifica) per dimostrare che la designazione del difensore non corrispondeva a quanto annotato negli atti al momento del provvedimento.
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