Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07324/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, a seguito di condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, aveva disposto la confisca di una cospicua somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità. L'unico motivo di ricorso investiva la legittimità della confisca del denaro, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e comunque generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'assenza di una giustificazione circa la lecita provenienza della somma e l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 in presenza della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla confisca fosse manifestamente infondata e generica, poiché non si confrontava con la ratio della decisione di merito fondata sulla condanna per reato in materia di stupefacenti e sull'assenza di spiegazioni sulla provenienza del denaro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per il reato di spaccio in ipotesi di lieve entità è stata posta a base della legittimità della confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato.

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992

    È stata ritenuta correttamente applicata la confisca in assenza di giustificazione della provenienza della cospicua somma di denaro trovata in possesso del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti la confisca deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera critica assertiva o generica è inammissibile.
  • La confisca di denaro può essere ritenuta legittima quando, in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, il possessore non fornisca una giustificazione attendibile della lecita provenienza della somma rinvenuta.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.