Cassazione Civile, Ordinanza n. 32635/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato da una società utilizzatrice con una società del gruppo bancario poi indicata come Unicredit Leasing SpA, già Locat SpA. A seguito della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatrice, veniva chiesto il pagamento di canoni scaduti, penale risarcitoria e interessi di mora; veniva quindi emesso decreto ingiuntivo. Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta e l’invalidità della procura alle liti rilasciata dall’amministratore della società concedente, sostenendo che non fosse stata provata la riferibilità tra Locat SpA e Unicredit Leasing SpA e che il documento prodotto fosse insufficiente; lamentavano inoltre che la produzione di un atto di fusione in appello fosse tardiva. In cassazione hanno articolato due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente/inesistente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva con motivazione solo per relationem e senza adeguata prova del mutamento societario; (2) nullità della sentenza per difetto di procura alle liti e quindi per mancanza di un presupposto processuale della valida costituzione della parte opposta, assumendo che la procura rilasciata da Locat SpA non fosse riferibile a Unicredit Leasing SpA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, rilevando che la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo e autonomo sulla legittimazione attiva della società opposta, valorizzando l’identità del codice fiscale tra Locat SpA e Unicredit Leasing SpA e altri elementi di conoscenza del mutamento di denominazione nel corso del rapporto, oltre alla mancata opposizione al precedente decreto ingiuntivo per la consegna dei beni. Ha inoltre confermato la validità della procura alle liti rilasciata dall’amministratore delegato della società originaria, ritenendola riferibile alla medesima compagine societaria, con esclusione di qualsiasi vizio processuale. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, oltre a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per errori processuali; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione d’appello era esistente e congrua.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in caso di mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente; qui la Corte ha escluso tale vizio.
Richiamato per la formulazione della proposta di definizione accelerata del ricorso.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della controparte per responsabilità aggravata.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem non integra di per sé nullità della sentenza quando la decisione d’appello contenga una propria trama argomentativa autonoma, chiara e intellegibile, idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
- Il vizio di motivazione apparente o inesistente ricorre solo quando la motivazione manchi in modo assoluto o sia meramente apparente; non basta la critica alla maggiore o minore persuasività degli argomenti adottati dal giudice di merito.
- Ai fini della legittimazione attiva di una società è sufficiente dimostrare, con elementi univoci, la continuità soggettiva tra la società originaria e quella che agisce in giudizio, anche quando il mutamento sia avvenuto per semplice variazione di denominazione sociale.
- La prova della continuità societaria può desumersi da dati identificativi oggettivi, come l’identità del codice fiscale, e da circostanze ulteriori che mostrino la conoscenza del mutamento da parte della controparte nel corso del rapporto.
- La validità della procura alle liti va valutata in relazione alla riferibilità soggettiva della società che l’ha rilasciata e non può essere esclusa in modo meramente formalistico quando emerga che la parte processuale è la stessa realtà societaria già titolare del rapporto sostanziale.
- Non è censurabile in cassazione la motivazione del giudice di merito che valorizzi argomentazioni confermative e ad abundantiam, se la ratio decidendi effettiva è sorretta da basi autonome e non contraddittorie.
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