Cassazione Penale, Sentenza n. 35273/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per diffamazione aggravata e continuata per aver dato in onda su una trasmissione radiofonica la lettura di una lettera anonima contenente affermazioni denigratorie sul servizio di somministrazione dei pasti nella casa di riposo, accompagnandola con commenti offensivi e fornendo elementi idonei a identificare la società interessata. Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo: mancanza di prova (non sono state acquisite le registrazioni delle trasmissioni), sussistenza del diritto di cronaca per essersi limitato a leggere una missiva anonima senza intento diffamatorio, veridicità delle accuse (argomentata con la successiva chiusura della struttura) e assenza di danno patrimoniale subito dalla società offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna alla sola pena pecuniaria nei confronti di La Mantia per il reato di diffamazione aggravata e continuata. Ha ritenuto infondate le censure perché il ricorrente non ha adeguatamente confrontato le sue doglianze con l'imputazione (che comprendeva non solo la lettura ma anche i commenti offensivi e l'indicazione che permetteva l'identificazione della società). La sentenza di merito ha fondato la prova sulle dichiarazioni di testimoni che avevano ascoltato le trasmissioni e su rimostranze ricevute da clienti/parenti; le registrazioni non erano state acquisite perché, trascorso il termine legale di conservazione, erano state distrutte. Il ricorso non ha dimostrato l'esimente del diritto di cronaca: l'imputato non aveva svolto accertamenti sull'attendibilità della missiva e si era limitato ad assumere la veridicità delle affermazioni, aggravando la propria responsabilità con commenti offensivi. La Corte ha inoltre ricordato che l'eventuale assenza di danno patrimoniale non incide sulla configurabilità del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 2.500.
Norme richiamate
Applicata per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso
La Corte valuta la diffamazione aggravata e continuata anche quando l'offesa alla reputazione avviene mediante radiodiffusione di una missiva anonima, soprattutto se seguita da commenti che ne amplificano l'effetto e se sono forniti elementi per l'identificazione della parte offesa
Massime di principio
- La mera trasmissione o lettura al pubblico di una comunicazione anonima contenente affermazioni denigratorie può integrare il reato di diffamazione se il contenuto è oggettivamente offensivo e idoneo a ledere la reputazione di terzi.
- Il diritto di cronaca non giustifica automaticamente la diffusione di contenuti anonimi: il giornalista ha il dovere di effettuare accertamenti ragionevoli sull'attendibilità e sulla provenienza delle informazioni, specialmente quando esse ledono la reputazione di soggetti identificabili.
- I commenti aggiunti dal conduttore o giornalista alla lettura di una missiva possono aggravare la responsabilità se risultano offensivi o dimostrano disinteresse per la verità delle accuse.
- La distruzione o mancata produzione di registrazioni per scadenza dei termini di conservazione non determina automaticamente l'assenza di prova: la sentenza può fondarsi sulle dichiarazioni di testimoni che hanno ascoltato le trasmissioni.
- L'assenza di un danno patrimoniale subito dalla parte offesa non esclude la configurabilità del reato di diffamazione, poiché il danno materiale non è elemento costitutivo del reato.
- Per impugnare con successo una decisione penale è necessario confrontarsi specificamente e rilevare criticamente la motivazione di merito; censure generiche e non confrontate con le ragioni della sentenza sono destinate all'inammissibilità.
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