Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13946/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva da un condannato, diretta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati definiti con sette sentenze, relative a plurimi episodi di furto aggravato, rapina tentata e consumata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione, furto tentato e consumato commessi tra il 2006 e il 2022 in diverse località. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta ritenendo insussistente il medesimo disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica e travisamento della prova, sostenendo che le modalità operative e la tipologia dei reati sarebbero state sovrapponibili e quindi espressive di un programma criminoso unitario. È stata anche depositata memoria difensiva che ha insistito sulla riconducibilità dei reati a un'unica matrice, valorizzando la tossicodipendenza del condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la tossicodipendenza può essere elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso solo per reati a essa collegati ed entro le altre condizioni richieste dall'art. 81, comma 2, c.p.; nel caso concreto, però, la documentazione prodotta attestava la tossicodipendenza solo a partire dal 2025, quindi non utile rispetto ai reati commessi dal 2006 al 2022. La motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta adeguata perché aveva escluso un programma unitario, qualificando i fatti come determinati da occasioni contingenti e come espressivi di uno stile di vita. Le doglianze sono state considerate aspecifiche e fattuali, perché miravano solo a una rivalutazione del merito e denunciavano vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata anche disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso; la tossicodipendenza può rilevare come indice dell'unicità del disegno solo se collegata ai reati e se ricorrono le ulteriori condizioni elaborate dalla giurisprudenza.

  • art. 671 c.p.p.

    È la norma invocata per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra reati già giudicati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    In presenza delle condizioni previste, deve disporsi l'annotazione relativa all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla continuazione, la sola sovrapponibilità esterna delle modalità esecutive o della tipologia dei reati non basta: occorre un concreto elemento dimostrativo dell'esistenza di una programmazione unitaria antecedente o coeva ai fatti.
  • La tossicodipendenza può integrare un indizio del medesimo disegno criminoso soltanto quando risulti temporalmente pertinente ai reati e quando questi siano effettivamente collegati alla condizione di dipendenza, non essendo sufficiente una documentazione successiva ai fatti.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né una lettura alternativa delle prove quando la motivazione del giudice dell'esecuzione sia logicamente coerente e non presenti effettivi vizi apparenti.
  • Le censure che si limitano a prospettare vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento impugnato o che richiedono una rivalutazione fattuale sono aspecifiche e determinano l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.