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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01321/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro, in misura complessiva di euro 48.468,00, in relazione alla registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione in una procedura di pignoramento presso terzi. L'ordinanza si inseriva nell'esecuzione di una precedente sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore dei contribuenti, già registrata a debito. I contribuenti avevano impugnato l'avviso e avevano ottenuto ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 59 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la registrazione a debito prevista per le sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato non si estende agli atti esecutivi successivi, come l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 60, comma 2, d.P.R. 131/1986, contestando che la Corte territoriale avesse attribuito all'Ufficio un potere autonomo di sospendere la liquidazione disposta dalla cancelleria. I contribuenti hanno resistito con controricorso, anche eccependo giudicato interno sull'applicabilità dell'art. 59 del TUR.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato interno sollevata dai controricorrenti, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In motivazione ha ribadito che la registrazione a debito prevista dall'art. 59, lett. d), d.P.R. 131/1986, essendo norma eccezionale, non si applica agli atti esecutivi delle sentenze, come l'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.; il giudice di rinvio dovrà poi verificare la corretta base imponibile dell'imposta di registro alla luce dell'orientamento più recente richiamato in sentenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La previsione agevolativa della registrazione a debito per le sentenze che condannano al risarcimento del danno da reato è norma eccezionale e, come tale, non può essere estesa in via analogica agli atti esecutivi successivi, quali le ordinanze di assegnazione dei crediti.
  • Nel giudizio tributario, l'atto impugnabile è l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio; la mera trasmissione dell'atto da registrare dalla cancelleria non esaurisce il potere dell'amministrazione di verificare la corretta applicazione del tributo nei limiti consentiti dalla legge.
  • L'ordinanza di assegnazione dei crediti in sede esecutiva è un provvedimento autonomo rispetto alla sentenza posta in esecuzione e non condivide automaticamente il regime fiscale di quest'ultima.
  • In tema di imposta di registro sugli atti esecutivi, la corretta determinazione della base imponibile deve tener conto della natura traslativo-cessoria dell'assegnazione e del credito effettivamente assegnato, non già del credito originariamente posto in esecuzione; il giudice di merito può considerare fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

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