Cassazione Civile, Ordinanza n. 01321/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro, in misura complessiva di euro 48.468,00, in relazione alla registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione in una procedura di pignoramento presso terzi. L'ordinanza si inseriva nell'esecuzione di una precedente sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore dei contribuenti, già registrata a debito. I contribuenti avevano impugnato l'avviso e avevano ottenuto ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 59 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la registrazione a debito prevista per le sentenze di condanna al risarcimento del danno da reato non si estende agli atti esecutivi successivi, come l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 60, comma 2, d.P.R. 131/1986, contestando che la Corte territoriale avesse attribuito all'Ufficio un potere autonomo di sospendere la liquidazione disposta dalla cancelleria. I contribuenti hanno resistito con controricorso, anche eccependo giudicato interno sull'applicabilità dell'art. 59 del TUR.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato interno sollevata dai controricorrenti, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In motivazione ha ribadito che la registrazione a debito prevista dall'art. 59, lett. d), d.P.R. 131/1986, essendo norma eccezionale, non si applica agli atti esecutivi delle sentenze, come l'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.; il giudice di rinvio dovrà poi verificare la corretta base imponibile dell'imposta di registro alla luce dell'orientamento più recente richiamato in sentenza.
Norme richiamate
art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La previsione sulla registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato è di stretta interpretazione e non si estende agli atti esecutivi di tali sentenze, come l'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.
art. 60, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma consente all'ufficio finanziario, ove ravvisi elementi rilevanti, di sospendere la liquidazione; la questione però è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma richiamata nel secondo motivo in tema di imposta di registro e liquidazione; il relativo scrutinio è stato assorbito.
L'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva presso terzi è atto diverso dalla sentenza di condanna e non beneficia della registrazione a debito prevista per quest'ultima.
Richiamato per affermare che le norme eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Indica la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
art. 8, comma 1, lett. a), tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
Richiamato in motivazione per il principio secondo cui l'assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato è soggetta a imposta proporzionale, con base imponibile nel credito assegnato.
Massime di principio
- La previsione agevolativa della registrazione a debito per le sentenze che condannano al risarcimento del danno da reato è norma eccezionale e, come tale, non può essere estesa in via analogica agli atti esecutivi successivi, quali le ordinanze di assegnazione dei crediti.
- Nel giudizio tributario, l'atto impugnabile è l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio; la mera trasmissione dell'atto da registrare dalla cancelleria non esaurisce il potere dell'amministrazione di verificare la corretta applicazione del tributo nei limiti consentiti dalla legge.
- L'ordinanza di assegnazione dei crediti in sede esecutiva è un provvedimento autonomo rispetto alla sentenza posta in esecuzione e non condivide automaticamente il regime fiscale di quest'ultima.
- In tema di imposta di registro sugli atti esecutivi, la corretta determinazione della base imponibile deve tener conto della natura traslativo-cessoria dell'assegnazione e del credito effettivamente assegnato, non già del credito originariamente posto in esecuzione; il giudice di merito può considerare fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta.
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