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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38070/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, ritenuta sine titulo, di una superficie di area demaniale marittima e di specchio d'acqua su cui era stato realizzato un pontile in legno. In primo grado l'amministrazione aveva chiesto il risarcimento del danno e, in via subordinata, il pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.; il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la controparte al pagamento di una somma calcolata anche sulla base del presumibile canone di locazione. In appello, però, la pretesa era stata ritenuta prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c. I ricorrenti hanno quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avesse commesso un errore percettivo: non avrebbe considerato che in primo grado era stata proposta anche una domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. e non solo una domanda risarcitoria. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione; contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la corte d'appello aveva correttamente escluso la revocazione perché la censura proposta tendeva, in realtà, a contestare una valutazione/interpretazione della domanda o l'eventuale omessa pronuncia, profili che non integrano errore di fatto revocatorio. L'errore revocatorio richiede infatti una svista percettiva su fatti materiali, univoci e incontestabili, e non può configurarsi quando occorra un apprezzamento, anche minimo, sul contenuto o sulla qualificazione della domanda. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come base della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, ma non oggetto di accoglimento nel giudizio di legittimità

  • art. 2947 c.c.

    evocato dalla sentenza d'appello quale termine di prescrizione applicato alle pretese risarcitorie

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in giurisprudenza come termine ordinario per l'azione di arricchimento senza causa, secondo il precedente citato

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo e non per errori di interpretazione, qualificazione della domanda o valutazione giuridica

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la sua violazione non è stata ritenuta configurata nei termini dedotti

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato in cassazione per asserita nullità della sentenza

  • art. 1226 c.c.

    menzionato nella ricostruzione della decisione di merito come criterio di liquidazione equitativa del danno

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di soccombenza

  • D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • L'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista di percezione su un fatto storico materiale, univoco e incontrovertibile; non ricorre quando la censura investe l'interpretazione della domanda, la sua qualificazione giuridica o la valutazione compiuta dal giudice.
  • Non è deducibile come errore revocatorio ciò che, anche solo in parte, richiede un apprezzamento interpretativo della volontà di parte o del contenuto degli atti processuali.
  • La contestazione dell'asserita omessa pronuncia su una domanda, quando si risolva nella critica alla lettura del petitum o della causa petendi, non integra di per sé errore di fatto revocatorio.
  • In cassazione, la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può elidere il limite proprio del mezzo revocatorio quando il thema decidendum riguarda in realtà la qualificazione della domanda e non la mera omissione materiale di una statuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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