Cassazione Civile, Ordinanza n. 30139/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un testamento con cui la ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento per incapacità naturale della testatrice; in subordine, l'annullamento per dolo asseritamente perpetrato da un avvocato nominato amministratore di sostegno; in ulteriore subordine, l'annullamento della sola disposizione testamentaria favorevole a tale avvocato per sua incapacità a ricevere. Il tribunale respingeva tutte le domande. In appello la parte impugnante limitava le censure al rigetto delle domande subordinata e ulteriormente subordinata; l'appello veniva notificato a una delle controparti e, ai soli fini della denuntiatio litis, anche ad altri chiamati come ulteriori eredi testamentari. La corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile ritenendo decorso il termine breve di trenta giorni, poiché la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC al difensore della parte appellante alle 21:08 del 15 giugno 2020 e, quindi, il termine sarebbe iniziato da tale data, mentre l'appello era stato notificato il 16 luglio 2020. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 16-septies d.l. 179/2012, 325 c.p.c. e norme collegate, sostenendo che, essendo la notifica PEC avvenuta dopo le ore 21, essa dovesse perfezionarsi per il destinatario dal giorno successivo, con conseguente tempestività dell'appello; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112, 332 e 325 c.p.c., ribadendo che, ai fini della decorrenza del termine breve, occorreva guardare alla notificazione della sentenza eseguita da un altro soggetto, poiché l'impugnazione era diretta essenzialmente contro il solo avvocato Tajani e le altre notifiche erano state effettuate per mera denuntiatio litis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La decisione impugnata è stata ritenuta errata perché la corte territoriale aveva fatto decorrere il termine breve dalla data del 15 giugno 2020, mentre, secondo il principio applicabile alle notifiche telematiche eseguite dopo le ore 21, il perfezionamento per il destinatario avviene alle ore 7 del giorno successivo, con conseguente diverso dies a quo e tempestività dell'appello notificato il 16 luglio 2020.
Norme richiamate
inserito dall'art. 45-bis del d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014
la notificazione telematica con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 non perfeziona immediatamente i propri effetti per il destinatario, ma secondo la regola ricavata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità il termine per impugnare non può decorrere come se la notifica si fosse perfezionata nel medesimo giorno
il termine breve per impugnare decorre dal perfezionamento della notificazione della sentenza; nel caso di notifica PEC oltre le ore 21, la decorrenza va computata dal giorno successivo secondo il principio affermato dalla Corte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per nullità processuale dedotto con il secondo motivo
invocato per sostenere che la corte d'appello avrebbe deciso su un presupposto non corretto rispetto all'oggetto dell'impugnazione
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'appello ai soli fini della denuntiatio litis
richiamato anche nel secondo motivo quale norma sulla decorrenza del termine breve di impugnazione
Corte cost. n. 75/2019
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies nella parte in cui faceva decorrere per il notificante la notifica telematica eseguita dopo le ore 21 alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento della ricezione; la decisione di legittimità ne ricava la regola della scindibilità degli effetti della notificazione
Massime di principio
- Nelle notificazioni eseguite a mezzo PEC, quando la ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21, il perfezionamento per il destinatario si colloca al giorno successivo e non nel giorno in cui il messaggio è stato ricevuto in casella.
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, il giudice deve tener conto del momento di perfezionamento della notificazione secondo la disciplina delle notifiche telematiche e i principi di scindibilità soggettiva degli effetti della notifica.
- Se il giudice d'appello fa decorrere il termine di impugnazione da una data non coerente con il perfezionamento legale della notificazione, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è viziata per violazione di legge.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché assorbe la questione preliminare decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non necessitano di esame.
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