Cassazione Penale, Ordinanza n. 18002/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo aveva ritenuto responsabile della guida in stato di ebbrezza, accertata mediante etilometro con esiti pari a 1,08 g/l e 1,15 g/l. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. per asserita inutilizzabilità degli accertamenti etilometrici, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'assenza o l'inattualità dei controlli periodici dello strumento; 2) contraddittorietà della motivazione in relazione ai sintomi dello stato di ebbrezza, contestando le dichiarazioni del teste e la qualificazione dell'alito come aromatico anziché vinoso; 3) violazione degli artt. 186, comma 9-bis, C.d.S. e 133 c.p. quanto alla quantificazione della pena e alla valutazione come precedente specifico di una condanna estinta a seguito di lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non incombe sull'accusa l'onere di produrre immediatamente la prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche dell'etilometro; spetta invece all'imputato allegare elementi concreti idonei a far dubitare del corretto funzionamento dello strumento. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione, perché dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e, comunque, prive di decisività. Infine, ha ritenuto corretta la quantificazione della pena, osservando che l'estinzione del precedente reato per lavori di pubblica utilità non impedisce di valorizzare quella condotta ai fini dell'art. 133 c.p. quale indice della tendenza a violare le norme sulla circolazione stradale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.
Disposizione incriminatrice applicata al caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rientrante nella fascia contestata.
La precedente estinzione del reato per positivo svolgimento di lavori di pubblica utilità non esclude la valutabilità della condotta pregressa ai fini del giudizio sulla pena.
È norma di riferimento per la determinazione giudiziale della pena, potendo essere valorizzata la precedente condotta dell'imputato come indice della sua tendenza a violare la disciplina della circolazione stradale.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È stato invocato per denunciare una pretesa inutilizzabilità degli accertamenti etilometrici; la censura è stata ritenuta infondata perché priva di allegazioni specifiche sul malfunzionamento dello strumento.
La previsione di omologazione e verifica periodica dell'etilometro non comporta un automatico onere dell'accusa di documentare tali adempimenti in giudizio; l'iniziativa di contestazione richiede allegazioni difensive concrete.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Richiamato anche come disciplina del lavoro di pubblica utilità con effetti estintivi del reato, senza eliminare ogni rilevanza della condotta pregressa.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la validità dell'accertamento etilometrico non richiede che l'accusa depositi subito la prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche dello strumento; tali aspetti devono essere specificamente contestati dalla difesa con allegazioni concrete sul possibile malfunzionamento.
- La mera richiesta di conoscere i dati relativi alla revisione o all'omologazione dell'etilometro non è sufficiente a fondare una contestazione utile dell'accertamento: occorre indicare elementi idonei a porre in dubbio l'affidabilità della misurazione.
- Le doglianze che mirano soltanto a una diversa lettura delle prove di merito sono inammissibili in cassazione quando la motivazione dei giudici di merito sia logicamente congrua e non manifestamente illogica.
- Nel giudizio sulla pena ex art. 133 c.p., il giudice può considerare la pregressa condotta del reo anche se il precedente reato è estinto per lavori di pubblica utilità, poiché l'estinzione non cancella il significato sintomatico della violazione pregressa ai fini della personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
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