Cassazione Civile, Ordinanza n. 31648/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare marchio)
La controversia
Una società aveva agito davanti al Tribunale chiedendo la declaratoria di nullità, per difetto di novità, dei marchi italiani "Perla rosa" e "Perla bianca" dell'altra società, con conseguenti domande inibitorie, di distruzione dei prodotti e del materiale promozionale, di pubblicazione della sentenza, di risarcimento del danno all'immagine e di retroversione degli utili. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di nullità del proprio marchio "Perlè" per difetto di distintività. Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della convenuta e dichiarato la nullità del marchio "Perlè", respingendo l'appello principale dell'attrice. In cassazione la soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la declaratoria di nullità del marchio "Perlè" per difetto di capacità distintiva, deducendo violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i. e omesso esame di fatti decisivi; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento della capacità distintiva acquisita con l'uso, deducendo violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, c.p.i., omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno però depositato un'istanza congiunta, dando atto di un accordo transattivo e di coesistenza dei marchi, con riconoscimento della validità del marchio "Perlè" e rinuncia alle domande di contraffazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo e di coesistenza tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accordo aveva fatto venir meno l'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché il giudizio di cassazione non si è concluso con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.)
richiamato quale parametro per censurare la declaratoria di nullità del marchio per difetto di capacità distintiva
art. 13, commi 2 e 3, d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.)
richiamato in relazione all'acquisto di capacità distintiva del marchio per effetto dell'uso
richiamati come norme processuali la cui violazione era dedotta in relazione alla valutazione dei fatti e delle difese delle parti
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
la Corte osserva che una definizione negoziale sopravvenuta del giudizio di legittimità non rientra nelle tipologie decisorie previste da tali norme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando il ricorso per cassazione non si conclude con integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
nel complesso, la controversia ruota attorno alla validità del marchio e ai requisiti di novità e distintività
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono convenzionalmente la controversia con un accordo transattivo che incide sull'assetto sostanziale della lite e rende inutili le statuizioni impugnate, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere per accordo transattivo sopravvenuto non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso per disinteresse delle parti, ma come presa d'atto del mutamento sostanziale del rapporto litigioso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- In presenza di accordo delle parti che regoli anche le spese, la Corte può dichiararne la compensazione per l'intero giudizio senza necessità di una specifica domanda ulteriormente articolata, se la volontà delle parti è desumibile dall'assetto transattivo intervenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →