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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31648/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (titolare marchio)

La controversia

Una società aveva agito davanti al Tribunale chiedendo la declaratoria di nullità, per difetto di novità, dei marchi italiani "Perla rosa" e "Perla bianca" dell'altra società, con conseguenti domande inibitorie, di distruzione dei prodotti e del materiale promozionale, di pubblicazione della sentenza, di risarcimento del danno all'immagine e di retroversione degli utili. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di nullità del proprio marchio "Perlè" per difetto di distintività. Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della convenuta e dichiarato la nullità del marchio "Perlè", respingendo l'appello principale dell'attrice. In cassazione la soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la declaratoria di nullità del marchio "Perlè" per difetto di capacità distintiva, deducendo violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i. e omesso esame di fatti decisivi; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento della capacità distintiva acquisita con l'uso, deducendo violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, c.p.i., omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno però depositato un'istanza congiunta, dando atto di un accordo transattivo e di coesistenza dei marchi, con riconoscimento della validità del marchio "Perlè" e rinuncia alle domande di contraffazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo e di coesistenza tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accordo aveva fatto venir meno l'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché il giudizio di cassazione non si è concluso con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono convenzionalmente la controversia con un accordo transattivo che incide sull'assetto sostanziale della lite e rende inutili le statuizioni impugnate, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La cessazione della materia del contendere per accordo transattivo sopravvenuto non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso per disinteresse delle parti, ma come presa d'atto del mutamento sostanziale del rapporto litigioso.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di accordo delle parti che regoli anche le spese, la Corte può dichiararne la compensazione per l'intero giudizio senza necessità di una specifica domanda ulteriormente articolata, se la volontà delle parti è desumibile dall'assetto transattivo intervenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchi
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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