Sentenza del 14/06/2018 n. 2729 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento all'Irap - Espressa previsione da parte dell'art. 1, commi 281-284 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Applicazione retroattiva della disposizione normativa ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità, ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP, della disciplina sui prezzi di trasferimento prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR per le operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. In particolare, si discuteva se tale disciplina potesse operare anche per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della Legge n. 147 del 2013 e, precisamente, per i periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l'art. 1, commi 281-284, della Legge n. 147 del 2013 ha espressamente stabilito l'applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento anche alla determinazione della base imponibile IRAP. Tale previsione opera retroattivamente per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il legislatore ha inteso chiarire definitivamente i dubbi interpretativi sulla rilevanza, ai fini IRAP, dei componenti positivi di reddito determinati in applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento.
Norme richiamate
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati praticati tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.
La norma disciplina il principio del valore normale o arm's length nelle operazioni infragruppo con soggetti non residenti. La sua applicazione può incidere sulla quantificazione dei componenti positivi di reddito rilevanti anche ai fini IRAP.
Art. 1, commi 281-284, Legge 27 dicembre 2013, n. 147
La disposizione chiarisce espressamente che la disciplina sui prezzi di trasferimento si applica anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, con effetto retroattivo per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Massime di principio
- Quando una norma successiva chiarisce espressamente che una disciplina già esistente si applica anche a una determinata imposta, tale previsione può avere natura interpretativa e operare retroattivamente nei limiti indicati dal legislatore.
- Per le operazioni infragruppo transnazionali, la determinazione dei ricavi e degli altri componenti positivi deve rispettare il principio di libera concorrenza previsto dalla disciplina sui prezzi di trasferimento.
- La disciplina sui prezzi di trasferimento può rilevare non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini IRAP quando incide sulla determinazione del valore della produzione netta.
- In presenza di una specifica norma retroattiva, le contestazioni relative a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore devono essere valutate alla luce della decorrenza espressamente stabilita, nel caso concreto a partire dai periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- La legge di stabilità 2014 ha avuto la funzione di superare l'incertezza interpretativa sulla rilevanza IRAP dei maggiori componenti positivi derivanti dall'applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento.
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