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Sentenza

Sentenza del 14/06/2018 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Lucca

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le pretese risultanti da un estratto di ruolo per complessivi € 101.702,33, sostenendo principalmente di non aver mai ricevuto la notifica delle relative cartelle di pagamento. Ha inoltre dedotto la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione, la prescrizione quinquennale dei crediti e delle sanzioni, vizi relativi alla sottoscrizione dei ruoli e irregolarità nelle notifiche, comprese quelle effettuate tramite PEC, tramite soggetti diversi dal destinatario o per irreperibilità. L’Agenzia ha chiesto il rigetto, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo, la regolarità delle notifiche e la sufficienza delle copie delle relate prodotte.

La decisione

La Commissione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che l’estratto di ruolo possa consentire al contribuente di conoscere per la prima volta la pretesa e di impugnare gli atti in esso indicati. Poiché il contribuente aveva formalmente disconosciuto la conformità delle copie delle relate di notifica prodotte dall’Agenzia, quest’ultima avrebbe dovuto depositare gli originali o fornire adeguata prova della conformità. Non essendo stati prodotti gli originali, la notifica delle cartelle è stata ritenuta non provata. Le cartelle e gli atti collegati sono stati quindi annullati e il ricorso è stato accolto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.P.R. n. 602/1973

    Il ricorrente ha contestato la regolarità dei ruoli, anche sotto il profilo della sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio o di un soggetto delegato. La sentenza, tuttavia, non ha deciso la controversia su questo punto, avendo accolto il ricorso per la mancata prova delle notifiche.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999

    Il ricorrente lo ha richiamato sostenendo che, in presenza di contestazioni riguardanti l’attività dell’ente impositore, l’agente della riscossione avrebbe dovuto coinvolgere l’ufficio competente. La sentenza non ha fondato su tale disposizione la decisione finale.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La controversia riguardava la prova e la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento. La decisione ha ritenuto non dimostrata la notifica a causa della mancata produzione degli originali dopo il disconoscimento formale delle copie.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 5077 del 28 febbraio 2017

    È stata richiamata a sostegno del principio secondo cui, quando il contribuente disconosce formalmente la conformità di una copia all’originale, l’amministrazione deve fornire l’originale o la prova della conformità; in mancanza, il documento non è sufficiente a dimostrare la notifica.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo, pur essendo un atto interno, può assumere rilievo processuale quando consente al contribuente di conoscere per la prima volta una pretesa non precedentemente notificata; in tal caso il contribuente impugna sostanzialmente gli atti risultanti dall’estratto, non il semplice documento interno in sé.
  • Quando il contribuente contesta formalmente la conformità delle copie delle relate di notifica agli originali, l’agente della riscossione deve produrre gli originali o una valida attestazione di conformità. La mera fotocopia può non essere sufficiente a provare la notifica.
  • L’onere di provare l’avvenuta e regolare notificazione delle cartelle grava, in linea generale, sull’ente o sull’agente che intende far valere la pretesa. Se tale prova manca, possono essere annullati la cartella e gli atti successivi collegati.
  • La decisione può essere risolta sulla base di un vizio preliminare, come la mancata prova della notifica, senza che il giudice debba esaminare tutte le ulteriori eccezioni relative a prescrizione, motivazione, contraddittorio preventivo o sottoscrizione del ruolo.
  • La contestazione della notifica deve essere specifica e formalizzata: è opportuno indicare quali documenti vengono disconosciuti e per quale ragione, distinguendo tra mancata ricezione, irregolarità della procedura e difformità della copia dall’originale.
  • L’accoglimento del ricorso non comporta necessariamente la condanna della controparte alle spese: il giudice può compensarle quando la materia è complessa o caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali controversi.

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