Sentenza del 14/06/2018 n. 438 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito al calcolo della base imponibile del contributo sociale di solidarietà delle società e del contributo aggiuntivo. Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Articoli 28 e 30 TFUE - Tasse di effetto equivalente - Articolo 110 TFUE - Imposizioni interne - Contributo sociale di solidarietà delle società - Tassa - Base imponibile - Fatturato complessivo annuale delle società - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 17 - Trasferimento di un bene in un altro Stato membro - Valore del bene trasferito - Inclusione nel fatturato complessivo annuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
X*** contestava l'inclusione, nella base imponibile del contributo sociale di solidarietà delle società (C3S) e del contributo aggiuntivo, del valore nominale dei beni trasferiti dalla Francia verso altri Stati membri per esigenze aziendali. La società sosteneva che tali trasferimenti non costituivano ancora vendite né fatturato, poiché la proprietà dei beni restava alla società, e che la diversa disciplina rispetto ai trasferimenti effettuati sul territorio nazionale configurasse una tassa di effetto equivalente a un dazio all'esportazione, vietata dagli articoli 28 e 30 TFUE.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che gli articoli 28 e 30 TFUE non ostano, in linea di principio, alla normativa francese che include nella base imponibile il valore dei beni trasferiti verso un altro Stato membro già al momento del trasferimento, mentre considera i beni trasferiti internamente solo al momento della vendita successiva. La compatibilità è però subordinata a tre condizioni: il valore non deve essere conteggiato una seconda volta al momento della vendita nello Stato membro di destinazione; deve essere dedotto se i beni non vengono venduti o vengono ritrasferiti nello Stato membro d'origine; i benefici derivanti dalla destinazione del gettito non devono compensare integralmente l'onere gravante sui prodotti nazionali venduti sul mercato interno. La verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice nazionale. La Corte non ha esaminato l'eventuale violazione dell'articolo 110 TFUE, poiché X*** non l'aveva invocata. Il giudizio nazionale sulle spese è rimesso al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Articoli 28 e 30 TFUE
Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro...
Vietano le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, ma non impediscono necessariamente un contributo calcolato sul fatturato, anche quando questo includa il valore di beni trasferiti verso un altro Stato membro, se il prelievo rientra in un regime generale di imposizione interna e rispetta le condizioni indicate dalla Corte.
Articolo 110 TFUE
Un onere pecuniario derivante da un regime generale di imposizioni interne... rientra nell'articolo 110 TFUE.
La norma è rilevante per distinguere le tasse di effetto equivalente dalle imposizioni interne discriminatorie. Il contributo deve gravare sui prodotti nazionali ed esportati secondo criteri sostanzialmente comparabili e allo stesso stadio commerciale; la Corte non ha tuttavia valutato in concreto l'eventuale discriminazione.
Articolo 17 della direttiva 2006/112/CE
È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.
Il trasferimento intracomunitario di beni dell'impresa per esigenze aziendali è assimilato a una cessione ai fini IVA. Tale qualificazione può essere utilizzata dal diritto nazionale per includere il valore del trasferimento nella base imponibile di contributi collegati al fatturato.
Articoli L. 651-1, L. 651-3 e L. 651-5 del Code de la sécurité sociale francese
La sua aliquota è fissata per decreto, entro lo 0,13% del fatturato... Esso non è riscosso quando il fatturato della società è inferiore a EUR 760 000.
Il C3S è un contributo annuale calcolato sul fatturato complessivo dichiarato all'amministrazione fiscale, con una soglia minima di assoggettamento.
Articolo L. 245-13 del Code de la sécurité sociale francese
Il contributo aggiuntivo al C3S... è calcolato, riscosso, esigibile e controllato alle stesse condizioni applicabili al C3S.
Il contributo aggiuntivo segue la medesima disciplina del C3S quanto a base imponibile, riscossione e controlli.
Articoli 256, paragrafo III, e 262 ter del Code général des impôts francese
È assimilato a una cessione di beni il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro...
La normativa francese assimila determinati trasferimenti intracomunitari a cessioni di beni, pur prevedendone l'esenzione IVA; tale assimilazione rileva anche per la dichiarazione del fatturato utilizzata ai fini dei contributi controversi.
Massime di principio
- Un prelievo calcolato sul fatturato non è automaticamente una tassa di effetto equivalente: occorre verificare se costituisce un'imposizione interna generale applicata secondo criteri obiettivi a prodotti nazionali ed esportati.
- La diversa tempistica di inclusione nella base imponibile tra vendite interne e trasferimenti intracomunitari può essere ammessa se il trasferimento verso l'estero è destinato alla successiva vendita e rappresenta, sotto il profilo economico, lo stesso stadio commerciale della vendita interna.
- Il valore dei beni trasferiti verso un altro Stato membro non può essere tassato due volte: deve essere escluso o dedotto se viene successivamente tassato al momento della vendita, se i beni non vengono venduti oppure se rientrano nello Stato membro d'origine.
- La qualificazione IVA di un trasferimento come cessione può incidere sul calcolo di altri prelievi nazionali collegati al fatturato, anche se il trasferimento non comporta una vendita effettiva o un pagamento immediato.
- Per valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione è necessario esaminare concretamente la struttura del tributo, il momento impositivo, l'eventuale doppia imposizione e la destinazione del gettito.
- Se i benefici finanziati dal tributo compensano integralmente l'onere gravante sui prodotti nazionali venduti internamente, il prelievo può essere riqualificato come tassa di effetto equivalente, anche se formalmente è un'imposizione interna.
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