Sentenza del 14/06/2018 n. 350 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Accertamento induttivo - Campione probatorio - Omogeneità e comparabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento induttivo, sostenendo che il campione probatorio utilizzato per il confronto non fosse adeguatamente omogeneo e comparabile rispetto alla sua situazione. In particolare, gli elementi comparativi devono essere individuati e valutati in modo chiaro, verificabile e pertinente, così da consentire sia al contribuente sia al giudice di comprenderne l'effettiva rilevanza probatoria.
La decisione
La sentenza afferma che, nell'accertamento induttivo, il campione probatorio di confronto deve presentare caratteristiche di omogeneità e comparabilità. Tali caratteristiche devono risultare chiaramente dall'accertamento ed essere facilmente verificabili dal ricorrente e dalla Commissione tributaria. In mancanza di tali requisiti, il campione perde valore probatorio e non può validamente sostenere la ricostruzione induttiva del reddito o dei ricavi. Dal principio enunciato emerge quindi l'accoglimento della contestazione relativa all'inadeguatezza del campione, con conseguente disconoscimento della sua efficacia probatoria.
Massime di principio
- Un accertamento induttivo non può basarsi su confronti generici o su dati riferiti a realtà non realmente assimilabili a quella del contribuente.
- Il campione comparativo deve essere omogeneo sotto i profili economicamente rilevanti, come attività esercitata, dimensioni, ubicazione, periodo d'imposta, condizioni di mercato e modalità operative.
- La comparabilità deve essere esplicitata e verificabile: non è sufficiente richiamare dati o percentuali senza spiegare perché siano pertinenti al caso concreto.
- Il contribuente deve poter contestare concretamente il campione e il giudice deve poterne controllare la validità; in caso contrario, il campione non può fondare l'accertamento.
- Quando l'Amministrazione utilizza dati di terzi o medie di settore, deve dimostrare la loro effettiva attinenza alla specifica attività accertata, ferma restando la valutazione complessiva degli ulteriori elementi presuntivi.
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