Sentenza del 14/06/2018 n. 347 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Spese sponsorizzazione - Inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta e la ripresa fiscale è stata confermata. Le spese di sponsorizzazione non sono state riconosciute come deducibili, poiché non è stata dimostrata una concreta connessione con l'attività d'impresa, mentre è emersa la loro prevalente destinazione a interessi personali dei soci e dei familiari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità fiscale di spese sostenute per sponsorizzazioni. La ripresa è stata ritenuta legittima perché, in base agli elementi emersi, le spese risultavano riconducibili a finalità extra-imprenditoriali e principalmente funzionali a esigenze personali dei soci e dei loro familiari. In tal modo è venuto meno il requisito dell'inerenza, necessario affinché un costo possa essere dedotto dal reddito d'impresa.
Norme richiamate
Principio di inerenza delle spese d'impresa
Un costo è fiscalmente deducibile solo se presenta una concreta e documentata correlazione con l'attività economica esercitata. Non è sufficiente la mera contabilizzazione della spesa o la sua formale qualificazione come sponsorizzazione.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione sono deducibili soltanto quando il contribuente dimostra un effettivo collegamento con l'attività d'impresa e una potenziale utilità promozionale o commerciale.
- La presenza di soci o familiari tra i beneficiari, destinatari o soggetti coinvolti nell'iniziativa può costituire un indice di finalità extra-imprenditoriale e giustificare la ripresa fiscale.
- La fattura e la registrazione contabile non sono sufficienti, da sole, a provare l'inerenza: occorre documentare contratto, prestazioni effettivamente svolte, visibilità ottenuta e ritorno pubblicitario ragionevolmente atteso.
- Quando l'Amministrazione dimostra che la spesa soddisfa soprattutto interessi personali dei soci o dei loro familiari, spetta al contribuente fornire una prova concreta della sua effettiva funzione aziendale.
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