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Sentenza

Sentenza del 14/06/2018 n. 538 - Comm. Trib. Prov. Torino

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO Imposte sui redditi - Redditi esteri - Convenzione internazionale - Prevalenza su norma interna - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, in Italia, delle ritenute fiscali applicate in Spagna sui redditi esteri. L'Amministrazione aveva subordinato il riconoscimento delle ritenute all'indicazione dei relativi redditi nella dichiarazione fiscale italiana, facendo applicazione dell'art. 165, comma 8, del DPR 917/1986. Il contribuente ha contestato tale requisito, richiamando la Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni, che non prevede specifici adempimenti formali a carico del percettore per ottenere il riconoscimento delle imposte pagate all'estero.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la disciplina convenzionale prevale sulla normativa interna incompatibile. Poiché la Convenzione non richiede la preventiva indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione italiana quale condizione per il riconoscimento delle ritenute subite in Spagna, l'Amministrazione non può negare il relativo credito esclusivamente per l'omissione di tale adempimento formale. Il ricorso del contribuente è quindi accolto, nei limiti indicati dalla decisione.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni

    La normativa pattizia non prevede alcun adempimento formale a carico del percettore dei redditi esteri ai fini del riconoscimento delle ritenute operate nello Stato della fonte.

    Le disposizioni convenzionali prevalgono sulla disciplina interna incompatibile e impediscono di subordinare il riconoscimento delle imposte estere a un requisito formale non previsto dalla Convenzione.

  • Art. 165, comma 8, del DPR 917/1986 (TUIR)

    Il riconoscimento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta straniero era subordinato all'indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione fiscale italiana.

    La norma interna non può essere applicata in contrasto con la Convenzione internazionale, gerarchicamente sovraordinata rispetto alla legge ordinaria interna.

Massime di principio

  • In materia tributaria internazionale, una Convenzione contro le doppie imposizioni prevale sulla normativa nazionale ordinaria incompatibile.
  • Un requisito formale previsto dalla legge interna non può essere imposto al contribuente se la Convenzione applicabile non lo prevede come condizione per il riconoscimento delle imposte pagate all'estero.
  • Il contribuente può chiedere il riconoscimento del credito per le imposte estere anche quando abbia omesso un adempimento dichiarativo richiesto solo dalla normativa interna, purché dimostri l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato estero e siano rispettati gli altri requisiti sostanziali previsti dalla Convenzione.
  • La prevalenza della Convenzione non elimina la necessità di provare l'esistenza, l'ammontare e l'imputabilità delle ritenute estere, né esclude eventuali altri adempimenti compatibili con il testo convenzionale.

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