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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51712/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 19/07/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce un'unica censura di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria, sostenendo che l'unico elemento a suo carico fossero le immagini video e che vi fosse divergenza tra la descrizione resa dalla persona offesa e il soggetto ripreso; lamenta che il Tribunale abbia spiegato apoditticamente tali divergenze come errori di percezione o sovrapposizione di ricordi dovuti alla concitazione.

La decisione

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che la censura sia fondata su un presupposto errato: non era solo il video l'unico elemento a carico, ma un compendio indiziario convergente e individualizzante. Tra gli elementi ritenuti decisivi: il rinvenimento in disponibilità del ricorrente del telefono sottratto con la SIM del negozio; una somma di denaro corrispondente a quella sottratta; immagini di videosorveglianza che lo riprendono poco prima della rapina con una sporta a righe e la scritta "Sephora" e con un cappellino azzurro, particolari attribuiti dalla persona offesa; il ritrovamento di occhiali con montatura blu nella sua disponibilità; corrispondenza di altezza e età con la descrizione; e l'accusa successiva di analoga rapina commessa con la stessa arma impropria. Pertanto non sussiste illogicità della motivazione nel ricondurre la discrepanza sull'abbigliamento alla concitazione. Viene inoltre condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende; la decisione non determina la rimessione in libertà e si dispone l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di rapina (con aggravanti previste dal comma 3); è il reato contestato al ricorrente e costituisce il fondamento dell'azione cautelare.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2000

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2000

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamato per la regolarità del procedimento di trattazione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'eventuale pagamento alla Cassa per le ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina gli adempimenti quando la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'indagato; richiamata per gli adempimenti successivi alla pronuncia.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Precedente citato come criterio di riferimento nella determinazione della sanzione a carico del ricorrente in ragione dei profili di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice di merito valuta la gravità indiziaria nel complesso degli elementi: la presenza di più elementi convergenti (possessione di oggetti riconducibili alla refurtiva, corrispondenza di particolari visivi, somma di denaro coerente con il furto) rafforza la valenza individualizzante anche se singoli elementi appaiono incerti.
  • Discrepanze nella descrizione dell'abbigliamento o in particolari non sono automaticamente decisive: possono essere giustificate da errori di percezione o dalla concitazione del momento e non affossano la complessiva valutazione indiziaria se sussistono altri elementi significativi.
  • Il ritrovamento nella disponibilità dell'indagato di oggetti o strumenti attinenti al reato (es. telefono sottratto con SIM del negozio) costituisce un elemento indiziario di forte rilievo e può legittimare la misura cautelare.
  • La ricorrenza di condotte analoghe o l'accusa per fatti simili con gli stessi modalità/mezzi può integrare ulteriore elemento indiziario a carico.
  • In sede di riesame cautelare la Corte non è tenuta a riformare la valutazione degli elementi di fatto compiuta dai giudici di merito salvo che emerga un vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; attacchi che colpiscono solo la valutazione del merito senza dimostrare vizi formali possono essere dichiarati inammissibili.
  • Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare la condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende; la pronuncia non determina automaticamente la revoca della misura cautelare.

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