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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6299/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scalera impugna per cassazione la decisione della Corte d'appello che, pur in presenza di appello proposto solo dalla parte civile, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo A (art. 590 c.p.), ritenendo che tale pronuncia abbia peggiorato la precedente sentenza di primo grado che lo aveva assolto perché "il fatto non sussiste"; deduce violazione degli artt. 648 e 597 c.p.p. in relazione all'impossibilità di modificare in peius statuizioni penali divenute definitive in assenza dell'impugnazione da parte del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata nella quale la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 590 c.p. nei confronti di Scalera. La motivazione è che la Corte territoriale, procedendo così, ha illegittimamente ribaltato l'assoluzione di primo grado per insussistenza del fatto, ora coperta da giudicato interno, poiché l'appello era stato proposto solo dalla parte civile (la quale può impugnare ai soli fini civili). Il giudice d'appello non può riformare le statuizioni penali quando non è intervenuta impugnazione da parte del pubblico ministero; può al più pronunciare sulla responsabilità ai fini civili nei limiti del devoluto.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato al capo A; la Corte ha annullato la dichiarazione di prescrizione relativa a tale reato perché la pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto era definitiva rispetto agli effetti penali

  • art. 479 cod. pen.

    Norma collegata ad altri capi di imputazione menzionati nel procedimento di merito; citata nel contesto delle imputazioni che sono state oggetto del giudizio di primo e secondo grado

  • art. 319-quater cod. pen.

    Norma collegata ad altro capo di imputazione che in primo grado fu riqualificato; presente nel contesto dei reati unificati dalla continuazione

  • art. 317 cod. pen.

    Richiamato come rubricazione originaria di una imputazione poi riqualificata; utile per comprendere il quadro delle contestazioni penali

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Stabilisce che alla parte civile spetta l'impugnazione della sentenza di proscioglimento solo agli effetti della responsabilità civile; la Corte ha richiamato tale principio per affermare i limiti dell'appello civile

  • artt. 648 e 597 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel ricorso per dedurre vizio di motivazione e violazione procedurale; il ricorrente le invoca per sostenere che la Corte d'appello ha illegittimamente modificato le statuizioni penali

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto solo dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, il giudice d'appello può valutare la responsabilità ai soli fini civili ma non può riformare le statuizioni penali favorevoli all'imputato che siano ormai coperte da giudicato interno in assenza di impugnazione del pubblico ministero
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è una statuizione che incide sugli effetti penali e non può essere pronunciata dal giudice d'appello quando ciò equivale a modificare in peius un'assoluzione penale divenuta definitiva rispetto agli effetti penali
  • La parte civile può chiedere in sede d'appello il riconoscimento della responsabilità dell'imputato ai fini del risarcimento, ma tale potere è limitato al devoluto e non autorizza la riforma delle statuizioni penali se il pubblico ministero non ha impugnato
  • In casi simili la difesa deve eccepire l'illegittimità di ogni pronuncia penale meno favorevole emessa in sede d'appello a seguito di impugnazione promossa esclusivamente dalla parte civile; se la Corte d'appello ha comunque pronunciato erroneamente, è ammissibile ricorso per cassazione per violazione dei limiti dell'impugnazione civile
  • L'annullamento senza rinvio, limitato alle parti viziate, indica che la Cassazione ha rilevato un vizio di legittimità non sanabile con un nuovo esame di merito da parte del giudice di rinvio

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