Cassazione Penale, Sentenza n. 3873/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 14/04/2021 che li aveva confermati responsabili, in parte riformando la sentenza di primo grado, per reati di rapina ed estorsione aggravate (artt. 628 e 629 c.p.). Said Diab ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per omissione del nome dell'imputato nel dispositivo e ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre ha lamentato vizi di motivazione. Aly Ismail ha dedotto vizi di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in appello (continuazione e maggiorazioni). Il Procuratore generale in Cassazione chiedeva l'accoglimento del primo motivo relativo a Diab e l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto alla presunta nullità della sentenza di primo grado, la Corte ha ritenuto che il dispositivo letto e depositato in udienza conteneva nome e reati e che l'errore materiale era limitato alla sola copia depositata, correggibile ai sensi dell'art. 130 c.p.p. La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente dedotta in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p., ed è comunque manifestamente infondata per la valutazione discrezionale della Corte territoriale. Anche il motivo relativo agli aumenti di pena per Ismail è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato gli aumenti con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Per l'inammissibilità sono state liquidate le spese processuali e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa alla rapina aggravata: i fatti contestati rientrano tra le ipotesi di reato per cui gli imputati sono stati condannati
Norma sostanziale relativa all'estorsione aggravata: utilizzata per qualificare parte delle condotte contestate
Richiamata per consentire la correzione dell'errore materiale relativo alla copia della sentenza depositata, quando il dispositivo letto in udienza conteneva gli elementi essenziali
Invocato per ritenere inammissibili deduzioni in Cassazione che non siano state specificamente sollevate in appello; impedisce nuove doglianze non dedotte in sede di appello
Circostanza attenuante richiamata dalla difesa (es. incensuratezza, risarcimento, comportamento processuale); la Corte ha ritenuto che la valutazione sia di merito e non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua
Rilevata come materia di valutazione sulle circostanze attenuanti, la sua applicazione e il bilanciamento con aggravanti sono rimessi al giudizio di merito
Richiamato come fondamento del potere discrezionale del giudice della Corte d'Appello nella determinazione della misura della pena
Utilizzato dalla Corte territoriale per motivare gli aumenti di pena in relazione ai criteri di misura previsti dalla legge (gravità, modalità, uso di arma, pluralità di persone offese)
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma (equo ristoro alla cassa delle ammende) in considerazione della colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili
Giurisprudenza della Corte (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015)
Richiamata per il principio che la Cassazione non può rimettere in discussione la congruità della pena ove la Corte di merito abbia motivato nel rispetto del principio di proporzionalità; conferma i limiti del sindacato di Cassazione sulle valutazioni di fatto
Massime di principio
- Gli errori materiali o di mera trascrizione nel dispositivo della sentenza di primo grado sono correggibili ai sensi dell'art. 130 c.p.p. quando il verbale d'udienza dimostra il contenuto corretto; non giustificano l'annullamento quando non compromettono i diritti della difesa
- Le doglianze non specificamente dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); è quindi essenziale formulare con precisione i motivi già in appello
- La valutazione delle circostanze attenuanti e il bilanciamento con le aggravanti sono giudizi di fatto e di equità affidati al giudice del merito; la Cassazione verifica la congruità e la non contraddittorietà della motivazione ma non rifa l'apprezzamento
- Gli aumenti di pena per continuazione o per caratteristiche aggravanti devono essere adeguatamente motivati con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione che ricordi tali criteri e li applichi ai fatti concreti solitamente è sufficiente a escludere vizio di motivazione
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto valutare la fondatezza delle censure prima di adire la Cassazione
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