Cassazione Penale, Sentenza n. 26295/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione sostenendo di aver subito, dal 25/04/2020 al 10/02/2022 (anni 1, mesi 11, giorni 16), una detenzione eccedente rispetto alla pena definitiva relativa al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, per il quale è stato assolto perché "il fatto non sussiste". La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la condanna per altri reati (tra cui art. 73 DPR 309/1990) fosse idonea a escludere il diritto all'indennizzo e avendo ravvisato profili di colpa grave del Pizzuto sulla base di sequestri e intercettazioni. Il ricorso per cassazione censura tale decisione nei profili di errata applicazione di norme e mancanza di motivazione rispetto all'eccedenza della custodia cautelare e alla qualificazione della colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale non ha valutato correttamente il confronto tra durata della custodia cautelare e pena definitiva effettivamente scontata, né ha adeguatamente motivato l'affermazione della colpa grave riferita all'assoluzione per art. 74. La Cassazione ha richiamato i principi della Corte Costituzionale n. 219/2008 e della giurisprudenza di legittimità secondo cui la riparazione è dovuta anche quando la custodia preventiva eccede la pena inflitta con sentenza definitiva; ha quindi disposto il rinvio per un nuovo esame che tenga conto di tali principi e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata nel procedimento principale (detenzione a fini di spaccio); la Corte territoriale aveva fatto riferimento a una condanna per tale fattispecie come elemento ostativo alla riparazione, ma la Cassazione ha richiamato la necessità di un distinto e motivato esame rispetto all'eccedenza della custodia.
Fattispecie per la quale il ricorrente è stato assolto perché "il fatto non sussiste"; la domanda di riparazione riguarda specificamente il periodo di detenzione riferibile a questo capo e la Cassazione ha ritenuto che l'assoluzione e l'eccedenza della custodia rispetto alla pena definitiva siano rilevanti ai fini dell'indennizzo.
Codice di procedura penale, art. 314
Dispositivo che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato la sua applicazione anche nei casi in cui la custodia cautelare abbia ecceduto la pena inflitta in via definitiva, oltre ai casi di assoluzione.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) e comma 2
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (erronea applicazione della legge penale e carenza motivazionale); la Corte ha ritenuto fondati tali profili in relazione alla mancata considerazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 219/2008
Principio secondo cui, se la durata della custodia cautelare eccede la pena successivamente inflitta in via definitiva, sussiste diritto alla riparazione perché la limitazione della libertà ha travalicato il grado di responsabilità personale giustificabile.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (es. SS.UU. n. 4187/2008; sent. Pellegrino, Rv. 241855/2009)
Giurisprudenza di legittimità che estende l'applicabilità della riparazione non solo alle assoluzioni ma anche ai casi di custodia preventiva più lunga della pena definitiva, fondando l'obbligo risarcitorio sul principio di tutela della libertà personale e sull'eccesso del potere limitativo.
Massime di principio
- Se la durata della custodia cautelare ha ecceduto la pena definitiva effettivamente da scontare, può sorgere il diritto alla riparazione anche se l'imputato è stato condannato per altri capi.
- La condanna per reati diversi non esclude automaticamente l'indennizzo per il periodo riferibile a un capo per il quale si è assolti: è necessario un esame tecnico-temporale della sovrapposizione tra custodia e pene espiate.
- L'onere di dimostrare la sussistenza di "colpa grave" spetta allo Stato/resistente; tale profilo va adeguatamente e specificamente motivato, non può fondarsi su evocazioni generiche di intercettazioni o sequestri.
- La Corte territoriale deve confrontare espressamente la durata complessiva della custodia cautelare con le pene definitive già espiate o inflitte e calcolare l'eventuale eccedenza per determinare il diritto alla riparazione.
- In caso di pluralità di imputazioni, il giudice deve motivare se e come la permanenza in detenzione sia giustificata da ciascuna delle accuse o se l'eccesso sia imputabile a talune assoluzioni; la semplice affermazione di responsabilità per altri reati non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo.
- Se la decisione territoriale è carente sotto il profilo motivazionale rispetto ai principi costituzionali e di legittimità, è corretto l'annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
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