Cassazione Penale, Sentenza n. 5745/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di archiviazione del GIP del 03/04/2017 relativo al reato di cui all'art. 595 c.p.; il ricorrente deduce la nullità del decreto perché emesso inaudita altera parte nonostante la persona offesa avesse tempestivamente depositato opposizione il 10/01/2017 dopo aver ricevuto l'avviso ex art. 408 c.p.p. il 02/01/2017; il ricorrente sostiene che l'ufficio non trasmise o comunicò tardivamente l'opposizione al GIP, violando l'art. 409 c.p.p. e il diritto al contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che il reclamo era stato correttamente convertito in ricorso per Cassazione (principio tempus regit actum) e ha dichiarato sussistente la nullità denunciata: il decreto di archiviazione adottato ai sensi dell'art. 409 c.p.p., emanato senza aver esaminato l'opposizione tempestiva della persona offesa per causa addebitabile agli uffici, deve essere annullato senza rinvio. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al GIP di Verona per gli adempimenti di competenza (art. 410 c.p.p.).
Norme richiamate
Indica il reato oggetto dell'archiviazione (lesioni personali); la pronuncia non entra nel merito della colpevolezza ma riguarda il procedimento di archiviazione.
Disciplina l'avviso alla persona offesa dell'iscrizione della notizia di reato e delle possibilità di proporre opposizione; nel caso il ricorrente ha provato di aver ricevuto tale avviso e di aver presentato opposizione nei termini.
Regola il decreto di archiviazione emesso dal GIP; la Corte ha ritenuto che l'adozione del decreto senza esame dell'opposizione tempestiva (per cause imputabili agli uffici) determini nullità dell'atto e violazione del contraddittorio.
Fissa le conseguenze dell'impugnazione dell'archiviazione e gli adempimenti del giudice; la Corte ha disposto la restituzione degli atti al GIP per i necessari adempimenti previsti da questa norma.
Riferimento procedurale al reclamo avverso il decreto di archiviazione; il Tribunale avrebbe potuto essere investito del reclamo e l'orientamento ha portato alla conversione in ricorso per Cassazione in applicazione del principio tempus regit actum.
Richiamato in riferimento al diritto di partecipazione e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la mancata trasmissione dell'opposizione preclude il diritto di intervento della persona offesa.
Prevede la facoltà di chiedere informazioni sull'istruttoria; il ricorrente ha utilizzato tale strumento per accertare l'archiviazione del procedimento.
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
La riforma ha modificato il quadro procedurale relativo all'impugnazione dell'archiviazione; nel caso la Corte ha applicato il principio tempus regit actum per convertire il reclamo in ricorso per Cassazione essendo il decreto emesso prima dell'entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- Se la persona offesa propone tempestiva opposizione all'archiviazione, il GIP è tenuto ad esaminarla: l'omessa disamina per causa addebitabile agli uffici determina la nullità del decreto di archiviazione.
- Quando l'archiviazione è disposta senza considerare un'opposizione tempestiva non per colpa della parte ma per un mancato inoltro o errore dell'ufficio, la Cassazione annulla senza rinvio e rimette gli atti al GIP per il riesame (art. 410 c.p.p.).
- La prova della tempestività dell'opposizione e della ricezione dell'avviso ex art. 408 c.p.p. è cruciale: conservare notifiche e ricevute e documentare i depositi è essenziale per impugnare validamente l'archiviazione.
- In presenza di modifiche legislative intercorsa tra il decreto impugnato e l'impugnazione, si applica il principio tempus regit actum: il rito/processo applicabile può dipendere dalla data del provvedimento impugnato.
- Il diritto al contraddittorio è fondamentale; la mancata trasmissione degli atti che impedisce la partecipazione della persona offesa configura vizio procedurale rilevante ai fini dell'annullamento.
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