Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46117/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 5/07/2022 con cui il Tribunale per il riesame aveva reintegrato la custodia in carcere, ritenendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato. Originariamente il G.I.P. aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (con autorizzazione ad allontanarsi per lavoro). Il Pubblico Ministero aveva proposto appello e il Tribunale per il riesame aveva accolto l'appello ripristinando la custodia in carcere; il difensore ha quindi proposto ricorso contro tale ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse: nel frattempo l'imputato aveva patteggiato (art. 444 c.p.p.), con sentenza del 3/10/2022 passata in giudicato il 30/10/2022, e la Procura ha emesso ordine di esecuzione il 9/11/2022 con prosecuzione del regime di arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p. Perciò la fase cautelare si è definitivamente conclusa e non è più possibile decidere sul dissenso relativo alle misure cautelari; rimane vigente lo stato di custodia negli arresti domiciliari così come disposto con l'ordine di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto) con n.2 e n.7

    I fatti contestati ricadono nella fattispecie del furto aggravato ai sensi delle aggravanti indicate; la norma è stata richiamata per qualificare la gravità indiziaria rispetto alle esigenze cautelari

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 ha portato a una sentenza definitiva che ha concluso il procedimento di cognizione, producendo il passaggio in giudicato e incidendo sul carattere meramente strumentale delle misure cautelari

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen. (ordine di esecuzione e prosecuzione della detenzione domiciliare)

    L'ordine di esecuzione ha mantenuto il regime degli arresti domiciliari in esecuzione della sentenza passata in giudicato, rendendo irrilevante la precedente controversia sulle misure cautelari

  • Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011 (Maida) - giurisprudenza

    Richiamata per il principio secondo cui le misure cautelari sono strumentali al processo di cognizione e che l'esecutività della sentenza rende priva di oggetto la discussione sulle misure cautelari

  • Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013 (Costa) - giurisprudenza

    Richiamata per il principio che la sopravvenuta mancanza di interesse per ragioni di rito comporta l'inammissibilità del ricorso avverso provvedimenti cautelari quando è intervenuta una causa che esclude l'utilità della decisione

Massime di principio

  • Se, durante un impugnazione di misure cautelari, il procedimento di merito si chiude con una sentenza divenuta irrevocabile, il ricorso sulle misure cautelari diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: la decisione di merito esecutiva assorbe e definisce lo stato di privazione della libertà
  • La funzione delle misure cautelari è strumentale al processo; una volta esecutiva la sentenza di condanna (anche a seguito di patteggiamento), le questioni cautelari non possono essere rimesse in termini autonomi salvo che sussistano specifici profili esecutivi da contestare
  • Per conservare la possibilità di incidere sul regime della detenzione è necessario agire prima del passaggio in giudicato della sentenza o, successivamente, proporre i rimedi propri del procedimento esecutivo (es. impugnazioni dell'ordine di esecuzione, richieste di differimento/rimozione della misura in sede esecutiva)
  • La sopravvenuta mancanza di interesse va valutata anche rispetto all'effettiva esecutività del provvedimento impugnato: quando la misura cautelare originaria è stata sostituita o sostanzialmente assorbita dall'ordine di esecuzione, l'atto impugnato non può diventare esecutivo a danno dell'imputato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.