Cassazione Penale, Sentenza n. 46117/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 5/07/2022 con cui il Tribunale per il riesame aveva reintegrato la custodia in carcere, ritenendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato. Originariamente il G.I.P. aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (con autorizzazione ad allontanarsi per lavoro). Il Pubblico Ministero aveva proposto appello e il Tribunale per il riesame aveva accolto l'appello ripristinando la custodia in carcere; il difensore ha quindi proposto ricorso contro tale ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse: nel frattempo l'imputato aveva patteggiato (art. 444 c.p.p.), con sentenza del 3/10/2022 passata in giudicato il 30/10/2022, e la Procura ha emesso ordine di esecuzione il 9/11/2022 con prosecuzione del regime di arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p. Perciò la fase cautelare si è definitivamente conclusa e non è più possibile decidere sul dissenso relativo alle misure cautelari; rimane vigente lo stato di custodia negli arresti domiciliari così come disposto con l'ordine di esecuzione.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (furto) con n.2 e n.7
I fatti contestati ricadono nella fattispecie del furto aggravato ai sensi delle aggravanti indicate; la norma è stata richiamata per qualificare la gravità indiziaria rispetto alle esigenze cautelari
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 ha portato a una sentenza definitiva che ha concluso il procedimento di cognizione, producendo il passaggio in giudicato e incidendo sul carattere meramente strumentale delle misure cautelari
L'ordine di esecuzione ha mantenuto il regime degli arresti domiciliari in esecuzione della sentenza passata in giudicato, rendendo irrilevante la precedente controversia sulle misure cautelari
Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011 (Maida) - giurisprudenza
Richiamata per il principio secondo cui le misure cautelari sono strumentali al processo di cognizione e che l'esecutività della sentenza rende priva di oggetto la discussione sulle misure cautelari
Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013 (Costa) - giurisprudenza
Richiamata per il principio che la sopravvenuta mancanza di interesse per ragioni di rito comporta l'inammissibilità del ricorso avverso provvedimenti cautelari quando è intervenuta una causa che esclude l'utilità della decisione
Massime di principio
- Se, durante un impugnazione di misure cautelari, il procedimento di merito si chiude con una sentenza divenuta irrevocabile, il ricorso sulle misure cautelari diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: la decisione di merito esecutiva assorbe e definisce lo stato di privazione della libertà
- La funzione delle misure cautelari è strumentale al processo; una volta esecutiva la sentenza di condanna (anche a seguito di patteggiamento), le questioni cautelari non possono essere rimesse in termini autonomi salvo che sussistano specifici profili esecutivi da contestare
- Per conservare la possibilità di incidere sul regime della detenzione è necessario agire prima del passaggio in giudicato della sentenza o, successivamente, proporre i rimedi propri del procedimento esecutivo (es. impugnazioni dell'ordine di esecuzione, richieste di differimento/rimozione della misura in sede esecutiva)
- La sopravvenuta mancanza di interesse va valutata anche rispetto all'effettiva esecutività del provvedimento impugnato: quando la misura cautelare originaria è stata sostituita o sostanzialmente assorbita dall'ordine di esecuzione, l'atto impugnato non può diventare esecutivo a danno dell'imputato
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