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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4921/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di riesame dopo annullamento con rinvio, aveva confermato la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 cod. pen. nei capi 3) e 5) e il mantenimento della misura in esecuzione (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria). Il ricorrente deduceva violazione di legge e insufficienza della gravità indiziaria: contestava che gli elementi richiamati (uso di espressioni criptiche come "fare il confetto", presenza ripetuta in gruppo, uso di armi) non fossero idonei a configurare il metodo mafioso, che la condotta fosse riconducibile a toni alterati e non a intimidazione mafiosa e che mancassero riscontri intercettivi e prova di patti tra gli indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il Tribunale di Potenza abbia colmato le lacune motivazionali indicate nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, fornendo una ricostruzione logica e articolata degli elementi evocativi del metodo mafioso: evocazione del clan Riviezzi, chiusura del locale per due giorni, reazione degli avventori, reiterazione delle condotte, recupero delle armi presso i Riviezzi, dichiarazioni di collaboratori (Bruzzese), captazioni e comportamento omertoso del Moscarelli. La Corte osserva che in sede di legittimità non è consentito proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito a meno che non si evidenzi una violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La norma sull'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta applicabile in presenza di elementi che indicano intimidazione collettiva, evocazione di soggetti noti (clan), uso o disponibilità di armi, reiterazione e capacità di condizionare comportamenti delle vittime; il Tribunale ha valutato complessivamente tali indici per affermare la gravità indiziaria.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sulla rilevanza della "gravità degli indizi" nella custodia cautelare: la Corte di Cassazione sottolinea che, in sede di legittimità, l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile solo se ricorre una violazione di specifiche norme di legge o una mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per limitare la esposizione dei motivi di ricorso nella decisione della Corte; qui usata per indicare i limiti della motivazione in cassazione e l'ambito di riferimento dei motivi esaminati.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (formalità esecutive della pronuncia).

Massime di principio

  • In materia di gravità indiziaria e misure cautelari, la Cassazione non riesamina i fatti né svolge nuovo apprezzamento delle fonti: il ricorrente deve dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per ottenere l'accoglimento.
  • Per l'aggravante del "metodo mafioso" si richiede una valutazione complessiva di indici (evocazione di clan, intimidazione, uso/disponibilità di armi, reiterazione, effetti sulle vittime/terzi): singoli elementi deboli possono concorrere a formare un quadro indiziario significativo se considerati nel loro insieme.
  • Una censura che si limiti a offrire una versione alternativa dei fatti senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito è inammissibile in Cassazione.
  • Per contrastare in modo efficace una conferma della misura per metodo mafioso occorre contestare specificamente i punti logici della motivazione, mettere in luce lacune probatorie concrete (es. assenza totale di riscontri intercettivi o contraddizioni documentate) e non limitarsi a conclusioni generiche.
  • Le dichiarazioni di collaboratori, le captazioni, la reiterazione delle condotte e le conseguenze pratiche sulle vittime (es. chiusura dell'attività, atteggiamenti omertosi) sono elementi che il giudice di merito valorizza fortemente nel ritenere il metodo mafioso.
  • In ipotesi simili, il difensore dovrebbe richiedere al merito che venga espressamente motivata la rilevanza di ciascun elemento indiziario e, se possibile, produrre elementi di fatto o di prova che smentiscano la interconnessione logica evocata dal giudice (testimonianze, alibi, contestazione delle fonti).

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