Cassazione Civile, Ordinanza n. 29407/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, qualificato in appello come sospensione del rimborso, di un rimborso IVA richiesto da una società contribuente per l'anno 2009. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il rimborso non potesse essere eseguito sino alla definizione di un diverso giudizio pendente tra l'amministrazione finanziaria e un'altra società, concessionaria della pubblicità della ricorrente, nel quale si discuteva della detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse per la vendita di spazi pubblicitari a clienti esteri. La ricorrente ha impugnato tale decisione con sei motivi, deducendo in particolare: 1) la violazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997, perché la CTR aveva subordinato il rimborso all'esistenza di un credito erariale vantato verso un soggetto diverso dalla contribuente istante; 2) ulteriori censure, tra cui la violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e un vizio motivazionale sulla spettanza del rimborso, che tuttavia sono state assorbite. Con il terzo motivo la ricorrente ha altresì dedotto la violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva condizionato la definizione della lite all'esito di un altro giudizio ritenuto pregiudicante.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo erroneo il richiamo all'art. 23 d.lgs. 472/1997 poiché il controcredito invocato dall'erario riguardava un soggetto diverso dalla contribuente, e illegittima la scelta della CTR di subordinare la decisione sul rimborso all'esito di un altro contenzioso. Ha affermato che l'art. 39 d.lgs. 546/1992 disciplina i casi tassativi di sospensione del processo tributario e non consente di rinviare la decisione per la pendenza di questioni pregiudiziali appartenenti ad altra controversia; il giudice tributario deve comunque decidere la lite, risolvendo incidenter tantum le questioni eventualmente rilevanti. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
non è applicabile quando il credito erariale posto a fondamento della pretesa ostativa al rimborso riguarda un contribuente diverso da quello che chiede il rimborso
prevede ipotesi tassative di sospensione del processo tributario e non consente di sospendere o differire la decisione per la pendenza di un diverso contenzioso ritenuto pregiudicante
richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione espressa nel merito
richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione espressa nel merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione del giudizio è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; il giudice non può creare una sospensione atipica o implicita rinviando la decisione all'esito di altra controversia.
- La pendenza di un diverso giudizio tra l'amministrazione finanziaria e un soggetto diverso dal contribuente istante non legittima, di per sé, la sospensione o il blocco del rimborso chiesto da quest'ultimo.
- Quando occorre valutare una questione pregiudiziale rilevante per la decisione tributaria, il giudice deve di regola risolverla incidenter tantum e pronunciare sulla domanda, senza arrestare il processo.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è pertinente solo se la fattispecie considerata dal precedente coincide, quanto al soggetto controcreditore o alla struttura del rapporto, con quella oggetto del giudizio.
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