Cassazione Penale, Sentenza n. 13090/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Oblach impugna la conferma della condanna (1 anno e 2 mesi) per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA) relativa alla società "Medea 2011 S.r.l." per gli anni d'imposta 2011 e 2012. Deduce la mancata prova del dolo specifico di evasione: sostiene di essere stato nominato liquidatore il 22/03/2012 e che le operazioni che avrebbero generato il debito IVA erano state poste in essere prima della sua assunzione; afferma di essere una mera "testa di legno" e che, al più, sussisterebbe colpa eventuale. Con un secondo motivo censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, per carenza di motivazione prognostica sul rischio di recidiva e per l'erronea valutazione della "spregiudicatezza" nella nomina ad amministratore.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo ritenendolo generico e manifestamente infondato: ha confermato il principio per cui l'omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) è reato omissivo proprio che si consuma al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine; il dolo specifico di evasione deve sussistere al momento della scadenza e l'amministratore di diritto è direttamente destinatario dell'obbligo dichiarativo (anche se "testa di legno"), potendo la qualità di prestanome integrare, anzi, prova del dolo. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha negato la sospensione condizionale della pena sulla base di valutazioni generiche (gravità del fatto e "spregiudicatezza" nella nomina) senza svolgere un giudizio prognostico compiutamente motivato; pertanto la Cassazione ha annullato la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (reato omissivo proprio). La Corte interpreta che il reato si consuma al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine eche richiede il dolo specifico di evasione presente al momento della scadenza; le condotte anteriori rilevano solo come elementi di prova del dolo, non come parti dell'illecito omissivo.
Richiamato dal ricorrente in tema di elementi psicologici; la Corte rileva che l'esistenza di un dovere diretto (obbligo dichiarativo dell'amministratore) non si risolve in una mera violazione di dovere di vigilanza ex art. 40 c.p., ma configura responsabilità diretta per l'omissione.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Norma citata nelle imputazioni originarie (concorso di circostanze). Non incide sulla questione relativa al dolo specifico dell'omessa dichiarazione; la Corte non modifica la qualifica delle circostanze già applicate in sede di merito.
Riguarda la sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che il diniego deve essere motivato con un giudizio prognostico concreto e articolato; un richiamo generico alla gravità del fatto non è sufficiente.
Disciplina le modalità del beneficio della sospensione condizionale. La Corte ha implicitamente richiamato l'onere motivazionale sul punto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 3
Norma fiscale che individua i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni e i possibili incaricati della trasmissione: la Cassazione evidenzia che l'autore materiale dell'omissione può anche essere il soggetto incaricato della trasmissione, ma la platea degli obbligati è ristretta e la qualità di legale rappresentante comporta un obbligo diretto.
Indice di determinazione della pena e parametro di valutazione della personalità e della gravità: la Corte richiama che per escludere la sospensione condizionale occorre una gravità tale da escludere ogni indice positivo di prognosi favorevole; la sola qualificazione morale (es. "spregiudicatezza") deve essere tradotta in elementi idonei e motivati.
Massime di principio
- Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico di evasione deve essere accertato al momento della scadenza del termine: le attività svolte anteriormente possono servire come elementi di prova, ma non costituiscono di per sé il reato omissivo.
- L'amministratore di diritto è direttamente responsabile dell'obbligo dichiarativo: la qualità di "testa di legno" non esclude automaticamente il dolo e può, anzi, essere valutata come indice della consapevolezza e dell'adesione al progetto evasivo.
- La semplice consapevolezza dell'omissione non equivale al dolo specifico di evasione: il giudice deve accertare la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte (consapevolezza dell'ammontare dell'imposta e finalità evasiva).
- La mancanza di scritture contabili e la reiterazione dell'omissione (anni consecutivi) sono elementi probatori rilevanti per desumere il dolo.
- In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego richiede un giudizio prognostico articolato e motivato sulle possibilità di reiterazione e sulla personalità del condannato; valutazioni generiche sulla gravità del fatto o etichette come "spregiudicatezza" non sono sufficienti.
- Fattori personali (es. età elevata, incensuratezza, pena contenuta e attenuanti applicate) costituiscono indici positivi che il giudice deve considerare nella valutazione della sospensione condizionale.
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