Cassazione Penale, Sentenza n. 29322/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del Tribunale di Novara che aveva dichiarato Torre responsabile di diffamazione (artt. 110 e 595 c.p.) per una missiva inviata via fax il 10/03/2017 nella quale la persona offesa era descritta come "un soggetto pericoloso, senza scrupoli, che si fa lecito inventare contestazioni disciplinari pretestuose rendendo il posto di lavoro terreno minato". Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) errata applicazione della legge penale e mancata valutazione della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.) e/o della scriminante putativa (art. 59 c.p.), nonché corretta qualificazione della fattispecie alla luce della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p., dato che la frase doveva essere letta nel contesto più ampio della missiva difensiva collegata a controversie di lavoro; (2) violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancata considerazione dell'alternativa ricostruzione difensiva e delle scriminanti putative, con conseguente violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato. Ha accertato che le espressioni offensive erano inserite in un contesto difensivo (missiva/diffida stragiudiziale collegata a vicende lavorative e successive iniziative giudiziarie) e ha applicato la causa di non punibilità dell'art. 598 c.p., primo comma. Ha escluso che ricorressero i requisiti dell'art. 51 c.p. (necessarietà e limite di strumentalità) per ascrivere la fattispecie alla scriminante dell'esercizio del diritto di difesa. L'annullamento è stato disposto senza rinvio perche il fatto è stato ritenuto non punibile ex art. 598 c.p.; ne consegue che sono travolte anche le statuizioni civili (nessuna condanna al risarcimento può reggere in assenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 538 c.p.p.). La Corte non ha ritenuto necessario decidere ulteriormente sulla presunta violazione dell'art. 533 c.p.p.
Norme richiamate
Cause di non punibilità per dichiarazioni offensive rese in esercizio del diritto di difesa o in contesti difensivi (es. diffida stragiudiziale). Se applicata, comporta l'improcedibilità/ non punibilità del fatto e l'annullamento senza rinvio della condanna penale; l'art. 598, secondo comma, riguarda i poteri del giudice della causa correlata alle frasi offensive, non la pronuncia del giudice penale che proscioglie ex primo comma.
Scriminante dell'esercizio del diritto di difesa: richiede necessarietà, proporzionalità e strumentalità rispetto allo scopo di tutela. Nel caso, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto mancanti i requisiti di necessarietà e di strumentalità.
Scriminante putativa (errore sulla scriminante): può essere invocata se l'agente erroneamente ma in buona fede ritiene sussistente una scriminante. Nel caso era prospettata in via alternativa, ma la Corte ha risolto la questione con l'applicazione dell'art. 598 e non ha sviluppato ulteriormente la valutazione sull'art. 59.
Fattispecie di diffamazione: contestata in primo grado ma, alla luce dell'esimente prevista dall'art. 598 per il contesto difensivo, la condotta è stata ritenuta non punibile.
Concorso di persone nel reato: richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 595, ma la pronuncia sulla non punibilità ha travolto l'imputazione penale complessiva.
Norma processuale richiamata dalla difesa per lamentare insufficiente motivazione circa le alternative difensive (scriminanti). La Corte di legittimità ha risolto la vicenda sul piano sostanziale (art. 598) e non ha dovuto decidere compiutamente sull'asserita violazione di tale norma.
Richiamata per spiegare che la condanna al risarcimento in sede penale può discendere solo da una pronunzia di condanna penale; pertanto l'annullamento per non punibilità travolge le statuizioni civili accessorie.
Massime di principio
- Le espressioni offensive inserite in una missiva/diffida stragiudiziale finalizzata a tutela di interessi legittimi possono rientrare nella causa di non punibilità dell'art. 598 c.p., anche se contengono passaggi inutilmente offensivi, se esiste un nesso temporale e funzionale con iniziative giudiziarie.
- La scriminante dell'art. 51 c.p. richiede necessarietà e proporzionalità: frasi eccessive o non strumentali allo scopo difensivo difficilmente saranno coperte da tale scriminante.
- In caso di ricorso in Cassazione è importante esporre il contesto complessivo della comunicazione (testo integrale della missiva), non limitarsi a singoli brani estrapolati, per consentire al giudice di valutare l'eventuale causa di non punibilità ex art. 598.
- L'accertamento della non punibilità ex art. 598 comporta l'annullamento anche delle pronunce civili accessorie basate sulla condanna penale; diversamente, il giudice della controversia (civile) collegata può valutare autonomamente eventuali rimborsi o risarcimenti.
- Se si invocano scriminanti putative o alternative difensive, occorre chiedere espressamente al giudice di valutare tali profili e fornire una motivazione specifica, perché eventuali lacune posson o dar luogo a censure per violazione dell'art. 533 c.p.p.
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